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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 25

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalità previste dalla presente legge.
2. Le Aziende per i servizi sanitari realizzano le finalità di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.