LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/2001
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 (Conferenza regionale sull'amianto)
1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 5, L. R. 21/2005