Art. 4
(Commissione regionale sull'amianto)
1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
2.
La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta l'esito dei progetti di ricerca finanziati (rendicontazione scientifica) al fine di poterne apprezzare l'efficacia;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005
2Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 20, lettera a), L. R. 7/2024