LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

CAPO IV
 Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze
Art. 22
 (Qualificazione e formazione professionale)
1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2011