LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 7
 (Funzioni del Co.Re.Com.)
1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;
b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.
5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
2Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 3/2011