LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 56
 (Rinuncia ai crediti)
1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare ai diritti di credito di importo non superiore a 100 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni.
2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito o dei ratei di cui all'articolo 52 qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai diritti di credito rappresentati contabilmente come partite di giro o operazioni per conto terzi e a quelli derivanti da assegnazioni vincolate per legge a scopi specifici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
3Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 6, L. R. 14/2010
5Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 11/2011
6Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 14, L. R. 27/2012
7Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 65, L. R. 27/2012
8Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 23/2013
9Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 10, comma 15, L. R. 27/2014
10Comma 1 sostituito da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
11Comma 2 sostituito da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
12Derogata la disciplina del comma 2 bis da art. 9, comma 9, L. R. 14/2016
13Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
15Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
16Parole sostituite al comma 2 bis da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
17Comma 2 ter aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
18Comma 2 quater aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
19Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 14/2023