LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 45
 (Obblighi dei beneficiari)
1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.
3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002