LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 36
 (Procedura valutativa)
1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.
2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3.  
( ABROGATO )
(8)
4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.
6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005
4Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
7Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
8Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
9Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
10Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022