LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 1, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico ell'unità
previsionale di base 29.1.9.2.390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 29 - programma 29.1, con riferimento al capitolo 1420 (2.1.280.3.12.32) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta" e con lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 10 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

2. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni tributarie nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 5, è istituita "per memoria" l'unità previsionale di base 3.5.2, con riferimento al capitolo 968 (3.5.0) di nuova istituzione "per memoria", alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Proventi delle sanzioni tributarie".
3. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di contenzioso tributario di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 52 - programma 52.3, con riferimento al capitolo 1529 (1.1.190.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Spese per oneri di contenzioso tributario" e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
4. Per le finalità previste dall'articolo 9, relativamente agli oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per gli accordi di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1490 (1.1.148.1.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento" e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

6. Per le finalità previste dall'articolo 12, commi 9 e 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1491 (1.1.142.2.01.01), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Spese per studi e indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP" e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
7. All'onere complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 4 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 29 del prospetto E/1 allegato al Documento tecnico stesso).
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 567 e 568 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 17 fanno carico alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in materia di spese per il personale.
11. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23 bis, comma 4, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 15, comma 1, nell'unità previsionale di base 1.1.1, di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo I - categoria I, con riferimento al capitolo 84 (1.1.1), di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Imposta regionale sulle attività produttive versata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche - Entrate connesse all'erogazione di incentivi in forma di credito d'imposta", è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.
12. In corrispondenza alle entrate previste al comma 11, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 80 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotto di complessive lire 60.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.