LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2000, n. 15

Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/2000
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica

Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Con riferimento agli enti pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Con riferimento ai soggetti non pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia, l'elenco dei fornitori e le relative certificazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Sono ammissibili a contributo solo le domande che rispettano i seguenti requisiti:
a) il costo dei prodotti di cui all'articolo 2 raggiunge almeno la percentuale del 60 per cento rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione;
b) il costo dei prodotti biologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), raggiunge la percentuale minima del 40 per cento rispetto al costo complessivo.
6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b);
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 33, L. R. 1/2003
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 15/2005
3Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 3, L. R. 17/2006
4Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 17/2006
5Parole sostituite al comma 1 da art. 46, comma 1, L. R. 24/2006
6Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
7Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 25/2007
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 42, L. R. 25/2016
10Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/2018
11Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 1, L. R. 2/2018
12Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 15/2022
13Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 15/2022
14Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 4, L. R. 15/2022
15Articolo sostituito da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.