LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.
2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni.
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.
4.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.>>.

5. 
( ABROGATO )
(5)
6.
All'articolo 2 della legge regionale 2/2000, il comma 40 è sostituito dal seguente:
<<40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.>>.

7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(2)
9. 
( ABROGATO )
10. La segnaletica stradale prevista dall' articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 29/2007 . La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.
11. 
( ABROGATO )
(6)
12. 
( ABROGATO )
(7)
13. 
( ABROGATO )
(8)
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
(1)
20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:
a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto;
b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.
(3)
21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione.
22.L'istruttoria, condotta dalla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati.
22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).
22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati.
23. 
( ABROGATO )
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Note:
1Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 8 abrogato da art. 3, comma 14, L. R. 13/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3Parole aggiunte al comma 20 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2002
4Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2005
5Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
6Comma 11 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
7Comma 12 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
8Comma 13 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
9Comma 14 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
10Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
11Comma 16 abrogato da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 9/2009
12Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13Comma 17 abrogato da art. 110, comma 1, lettera e), L. R. 19/2013
14Comma 7 abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 2/2014
15Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
16Parole sostituite al comma 21 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 37/2017
17Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 37/2017
18Comma 22 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
19Comma 22 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 37/2017
20Comma 23 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 37/2017
21Comma 10 sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22Parole sostituite al comma 10 da art. 42, comma 1, L. R. 20/2019
Art. 2
 (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici
coordinati)
1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.
7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.
8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.
9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
1. 
( ABROGATO )
(5)
2. 
( ABROGATO )
(6)
3. 
( ABROGATO )
(7)
4. 
( ABROGATO )
(8)
5. 
( ABROGATO )
(9)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(3)
9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.
12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.
13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2002
2Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4Comma 15 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
6Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
7Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
8Comma 4 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
9Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
10Comma 6 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
Art. 4
 (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di
cartografia regionale e di sistema informativo territoriale
cartografico)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione,
l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e
per la gestione degli elaborati cartografici di tipo
cartaceo)
1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 6
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia,
infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse
idriche)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
(9)
10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.
11.
All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/1996, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni venti nella misura massima annua costante del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l'iniziativa delle opere; il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

12. All'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, al comma 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 63 della legge regionale 29/1990, le parole <<pari al>> sono sostituite dalle parole <<nella misura massima del>> e dopo le parole <<altri corpi di polizia.>> è aggiunto il seguente periodo <<Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.>>.
13.
Alla legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 5 bis, è aggiunto il seguente:
<<Art. 5 ter
 (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati)
1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.
2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.
3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.>>.

14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.
15.
All'articolo 65 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore.>>.

16. 
( ABROGATO )
(6)
17. 
( ABROGATO )
18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.
19. 
( ABROGATO )
(7)
20. 
( ABROGATO )
(8)
21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
26 bis.  
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del RD 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.
Note:
1Parole aggiunte al comma 23 da art. 18, comma 35, L. R. 13/2002
2Abrogato il comma 1, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
3Abrogato il comma 2, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
4Abrogato il comma 3, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
5Abrogato il comma 4, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
6Abrogato il comma 16, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
7Abrogato il comma 19, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
8Abrogato il comma 20, così come previsto dall'art. 4, c. 3, L.R. 14/2002, dall'art. 160 D.P.Reg. 165/Pres. del 5 giugno 2003 (BUR S.S. N. 7 dd. 21.7.2003).
9Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
10Comma 17 abrogato da art. 4, comma 10, L. R. 12/2003
11Comma 26 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 12/2003
12Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
13Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
14Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
15Parole sostituite al comma 26 bis da art. 23, comma 1, L. R. 25/2005
16Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
17Comma 28 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
18Derogata la disciplina del comma 26 da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
19Derogata la disciplina del comma 26 bis da art. 61, comma 6, L. R. 19/2009
20Comma 8 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
21Comma 26 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
22Comma 26 bis abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
23Comma 27 abrogato da art. 4, comma 8, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)
1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.
(7)
2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli Occidentale>>, previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza aviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 (1.1.163.2.10.10) di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000>> e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
10. 
( ABROGATO )
(8)
11. 
( ABROGATO )
(9)
12. 
( ABROGATO )
13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.
14. 
( ABROGATO )
(4)
15. 
( ABROGATO )
16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.
17.
Alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Deroghe)
1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.>>.

18. 
( ABROGATO )
19. All'articolo 1 della legge regionale 51/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 4/1999, il comma 2 è abrogato.
20. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 18 sostituito da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
2Comma 20 abrogato da art. 4, comma 53, L. R. 4/2001
3Parole sostituite al comma 15 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
4Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
5Comma 18 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6Comma 15 abrogato da art. 9, comma 4, L. R. 17/2008
7Comma 1 sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 13/2009
8Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
9Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
10Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 20/2012
Art. 8
 (Disposizioni in materia di sport)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.
7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico- sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.
8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 75, L. R. 4/2001
2Comma 1 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
3Comma 3 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
4Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
5Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Comma 14 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
2Comma 15 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
3Comma 16 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
4Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
7Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
8Comma 5 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
9Comma 6 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
10Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
11Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
12Comma 9 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
13Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
14Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
15Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
16Comma 13 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
17Comma 13 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
18Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. 
( ABROGATO )
(3)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.
6. 
( ABROGATO )
(1)
7.
All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
<<11 bis.Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.
11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.>>.

8. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
2Comma 8 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
3Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca
nelle acque interne)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. 
( ABROGATO )
(8)
4. 
( ABROGATO )
(9)
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, le parole <<uno dei Comitati provinciali della caccia presenti nel Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle parole <<una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia>>.
9. All'articolo 19, comma 3, della legge regionale 21/1993, le parole <<al Comitato provinciale della caccia>> sono sostituite dalla parole <<all'Amministrazione provinciale>> e le parole <<del Comitato stesso>> sono sostituite dalle parole <<dell'Amministrazione stessa>>.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento e di salvaguardia della fauna ittica delle acque interne.
16 bis. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.
16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.
16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall' articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante.
16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
2Comma 13 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
3Comma 14 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
4Comma 15 abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000
5Comma 16 bis aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 17/2006
6Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11Comma 6 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12Comma 7 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
13Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
14Integrata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
15Integrata la disciplina del comma 16 bis da art. 15, comma 4, L. R. 42/2017
16Parole sostituite al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
17Parole aggiunte al comma 16 da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
18Parole aggiunte al comma 16 bis da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
19Parole soppresse al comma 16 da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 16 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Comma 16 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
22Comma 16 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
23Parole soppresse al comma 16 da art. 3, comma 66, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
24Comma 16 sexies aggiunto da art. 3, comma 66, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in
materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge
regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale
all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di
Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, dopo le parole <<di approvazione sono indicati>> sono inserite le parole <<le aree e>>.
2. 
( ABROGATO )
(6)
3.
All'articolo 4 della legge regionale 3/1999, prima del comma 1, è inserito il seguente:
<<01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.>>.

4. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/1999 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle parole <<di cui ai commi 01 e 1>>.
5. All'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole <<ai sei mesi.>>, è aggiunto il seguente periodo <<Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.>>.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali>>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
10. È autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per 23.950 milioni con scadenza originaria 30 giugno 2004 e ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, per 1.050 milioni, con scadenza originaria 30 giugno 2004.
11. 
( ABROGATO )
(3)
12. 
( ABROGATO )
(4)
13.
All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabilite nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.>>.

14. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, al comma 2, le parole <<non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto>> sono sostituite dalle parole <<non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto>>.
15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola <<piccole>>.
16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile>>.
19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione <<Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).
21. All'articolo 6, comma 94, della legge regionale 2/2000, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono aggiunte le parole <<- Servizio degli interventi settoriali>>.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
2Parole soppresse al comma 10 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
3Comma 11 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
4Comma 12 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
5Parole soppresse al comma 14 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6Abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, il comma 2, a seguito dell'abrogazione dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 3, L.R. 3/1999, ad opera dell'art. 29, comma 3, DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di turismo e commercio)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 7 bis
 (Attività di servizio)
1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 2 possono, in deroga alle normative vigenti, svolgere l'attività di servizi di parrucchiere, barbiere, estetica, cura del corpo, in locali idonei ed attrezzati e limitatamente alle persone alloggiate.>>.

9. 
( ABROGATO )
(6)
10. 
( ABROGATO )
(7)
11. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
12. 
( ABROGATO )
(8)
13. 
( ABROGATO )
(9)
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. 
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità rinvenienti dal rimborso dei prestiti obbligazionari sottoscritti in attuazione dei disposti dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui all'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, e dell'articolo 3 della medesima legge regionale 36/1996, per dare luogo a conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998.
51. 
( ABROGATO )
52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.
53. 
( ABROGATO )
54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.
55. È autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo l06 della legge regionale 13/l998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.
56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.
59. 
( ABROGATO )
60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2Comma 2 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3Comma 3 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
4Comma 4 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
5Comma 5 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
8Comma 12 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
9Comma 13 abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
10Integrata la disciplina del comma 50 da art. 8, comma 77, L. R. 3/2002
11Integrata la disciplina del comma 46 da art. 8, comma 37, L. R. 13/2002
12Comma 6 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
13Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
14Parole sostituite al comma 48 da art. 43, comma 1, L. R. 18/2003
15Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20Comma 20 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23Comma 23 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24Comma 24 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26Comma 26 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
36Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
37Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
38Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
39Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
40Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
41Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
42Comma 42 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
43Comma 43 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
44Comma 44 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
45Comma 45 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
46Comma 46 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
47Comma 47 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
48Comma 48 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
49Comma 49 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
50Comma 51 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
51Comma 53 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
52Comma 59 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 14
 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione)
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:
a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
(1)
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole <<10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<12 per cento>>.
10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.
19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole <<nelle zone terremotate>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni>>.
20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.
21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
22.
All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
6 quater.Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.>>.

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
25. All'articolo l38 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.
26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempiute.
27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione <<Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento>>, e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul <<Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia>>.
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
32. All'articolo 25 della legge regionale 37/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.
33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole <<acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando>> sono sostituite dalla parola <<presentato>>.
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 86, L. R. 4/2001
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 13, L. R. 13/2002
3Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 12, L. R. 13/2002
4Parole sostituite al comma 18 da art. 15, comma 34, L. R. 13/2002
Art. 15
 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole da <<nonché>> a <<n. 2>> sono sostituite dalle parole <<nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971>>.
2. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/1999, le parole da <<locati>> a <<2/1971>> sono sostituite dalle parole <<di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione>>.
3. All'articolo 65, comma 5, della legge regionale 9/1999, le parole <<entro 12 mesi>> sono sostituite dalle parole <<entro 24 mesi>>.
4.
All'articolo 65 della legge regionale 9/1999, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
<<6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.>>.

5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dall'articolo 8, commi 106 e 107, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.>>.

8. 
( ABROGATO )
(1)
9. 
( ABROGATO )
10. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999, dopo le parole <<mediante contratti>>, sono aggiunte le parole <<, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998>>.
11. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola <<indennità>> sono inserite le parole <<e il rimborso spese>>.
13.
All'articolo 8 della legge regionale 2/1999, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.>>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
16. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 9 sostituito da art. 2, comma 11, L. R. 13/2002
3Comma 9 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
4Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012
Art. 16
 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di
finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze
linguistiche)
1.
Il capo IV del titolo IV della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. All'attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 provvede l'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi individuati dalla Giunta regionale quali destinatari delle collaborazioni e ne fissa i relativi compiti.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
(1)
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, dopo il secondo comma, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2000, è aggiunto il seguente:
<<Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.>>.

13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le parole <<del 10 per cento del costo>> sono sostituite dalle parole <<del 50 per cento del costo>>.
16. 
( ABROGATO )
(2)
17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Burger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 13, L. R. 2/2001
2Comma 16 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
4Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
5Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
6Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
7Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
8Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
9Comma 14 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
11Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
16Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Articolo ripristinato per effetto dell'annullamento ab origine dell'abrogazione, disposto con D.G.R. 28/8/2002, n. 2936, pubblicata nel B.U.R. 23/10/2002, n. 43.
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 18
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti
notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.