LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel
territorio regionale)
1. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
2. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Sono abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 47/1996, l'articolo 18, comma 12, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000