LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 Finanziamento di interventi regionali
Art. 1
 (Trasferimenti agli Enti locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 3, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Sono altresì destinati al finanziamento degli Enti locali parte degli introiti derivanti dai proventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47.
3. Per l'anno 1999 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3, il cui ammontare per l'anno 1999 è determinato in lire 670.800 milioni, della parte di introiti di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 1999, relativamente agli introiti relativi all'anno 1998, è stimato in lire 5.400 milioni, nonché l'ulteriore quota di lire 8.000 milioni, è disposta a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
c) assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1999:
a) alle Province lire 123.695.088.850;
b) ai Comuni lire 547.423.165.250;
c) alle Comunità montane lire 12.029.451.140, di cui lire 5.029.451.140 accantonate per il loro riordino;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 4, lettera b).

6. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 5, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.
7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 5, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo pari a lire 544.423.165.250 da ripartire con i criteri di cui ai commi da 8 a 15;
b) un fondo pari a lire 3.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari, con priorità per le esigenze dei Comuni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

8. Ai fini dell'attribuzione delle assegnazioni ai Comuni, ai sensi del comma 7, lettera a), essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Comuni capoluogo di provincia;
b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;
d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;
e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.

9. Una quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), pari a lire 520.901.908.800, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate per il 1998 ai Comuni con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 1999 come previste dal comma 8.
10. Nell'ambito delle quote determinate per ciascuna categoria di Comuni ai sensi del comma 9, la quota di lire 520.901.908.800 del fondo di cui al comma 7, lettera a), è assegnata ai Comuni secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

11. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
12. L'incremento delle assegnazioni determinate ai sensi dei commi da 8 a 11 non può superare il 15 per cento dell'assegnazione attribuita a ciascun Comune per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14.
13. Al fine di assicurare a ciascun Comune almeno la stessa assegnazione ad esso attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 14/1998, è utilizzata una quota del fondo previsto dal comma 7, lettera a).
14. Qualora l'entità del fondo previsto dal comma 7, lettera a), non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione calcolata ai sensi dei commi 10 e 13, la quota dell'assegnazione eccedente l'assegnazione loro attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 14/1998, è ridotta proporzionalmente.
15. La somma eventualmente residua del fondo previsto dal comma 7, lettera a), dopo l'attribuzione delle assegnazioni determinate ai sensi di quanto previsto dai commi 10 e 13, è distribuita fra tutti i Comuni secondo i criteri stabiliti dal comma 10.
16. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a 15.000 abitanti, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre. L'erogazione dell'ultima rata delle somme trasferite ai sensi dei commi precedenti è subordinata all'avvenuta comunicazione da parte degli enti interessati dei dati richiesti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, per l'aggiornamento o la definizione dei parametri necessari alla definizione dei criteri di riparto delle somme da trasferire agli Enti locali.
17. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti:
a) sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi indicati nell'allegato A alla legge regionale 3/1998, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno;
b) sono incrementati del 20 per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.

18. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite nella stessa misura delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/1998.
19. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti.
20. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 684.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
21. Per le finalità previste dal comma 4 è assegnato a favore delle Province, per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
22. Il limite di impegno di cui al comma 21 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.
23. La quota non impegnata del limite di impegno per l'anno 1998, autorizzato a favore delle Province con l'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/1998, per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 1 della legge regionale 3/1998 a carico del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, è attribuita alle stesse per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione del territorio.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi per la realizzazione di servizi di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie di scala nell'ambito di uno sviluppo armonico del territorio regionale, assegnando priorità per quelle realizzazioni già comprese in piani o programmi approvati dalle Amministrazioni proponenti, mediante la concessione di finanziamenti a Province e/o altri Enti locali associati che presentino progetti per i quali siano già state sottoscritte convenzioni, intese, accordi di programma od altre forme di collaborazione fra gli stessi comprensive delle modalità di gestione dei servizi.
25. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 24 è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile, corredata di documentazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di massima della spesa. La Giunta regionale entro il 30 giugno, su proposta dell'Assessore competente, definisce la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 24 sono posti a carico del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
27. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della regione e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 4.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1999. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
30. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico. Le domande per la concessione, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le modalità di concessione dei contributi sono quelle previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 63/1991.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
32. Al fine di assicurare il mantenimento nelle zone montane dei servizi collegati alla residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere parte degli oneri finanziari che la << Poste Italiane SpA >> sosterrà per i servizi di pubblica utilità a favore della popolazione, erogabili tramite gli uffici postali del territorio montano della regione, stipulando apposita convenzione per la definizione dei servizi, dei costi e degli obblighi reciproci.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
34. 
( ABROGATO )
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale nella misura massima di cui al comma 37, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e interessi - del mutuo da stipulare per la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico.
36. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
38. 
( ABROGATO )
(8)
39. 
( ABROGATO )
(9)
40. 
( ABROGATO )
41. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 15 della legge regionale 3/1998 sono abrogati.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 8, L. R. 25/1999
2Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, L. R. 25/1999
3Integrata la disciplina del comma 17 da art. 16, comma 36, L. R. 25/1999
4Parole aggiunte al comma 27 da art. 22, comma 2, L. R. 1/2000
5Integrata la disciplina del comma 27 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000
6Integrata la disciplina del comma 21 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 23 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
8Comma 38 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
9Comma 39 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
10Comma 40 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
11Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
 (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel
territorio regionale)
1. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
2. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Sono abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 47/1996, l'articolo 18, comma 12, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Art. 3
 (Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari e
semplificazione
dell'attività amministrativa)
1.
L'articolo 13 ter della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 14, comma 49, della legge regionale 3/1998, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13 ter
 (Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e
progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)
1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.
3. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.
4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.
5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.
6. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.
8. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.
9. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione. >>.

2. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, predispone la proposta di deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.
3. La programmazione regionale assume come proprio il criterio del massimo utilizzo delle risorse comunitarie. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari, ciascuna Direzione regionale operativa è tenuta ad individuare, nell'ambito del quadro programmatico degli interventi regionali di propria competenza, quelli che rivestono le caratteristiche di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e a darne comunicazione alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nonché a darne attuazione secondo i criteri e le modalità previste dai pertinenti regolamenti comunitari.
4. La Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nella redazione delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali, tiene prioritariamente conto degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, nonché degli interventi di cui al comma 3. Le proposte di programma sono redatte nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.
5. Al fine di rispondere a criteri di sollecita attuabilità dei programmi e dei progetti approvati dalla Unione europea e dallo Stato, le relative proposte indicano il soggetto attuatore, ovvero le strutture regionali responsabili dell'attuazione ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa, le disposizioni di settore nell'ambito delle quali gli interventi sono attuati, qualora rientranti nella legislazione vigente, le categorie dei beneficiari, le modalità e i criteri di massima per l'attuazione degli interventi.
6. Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie.
7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.
7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.
7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 26/1999
2Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 26/2001
3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 26/2001
4Comma 7 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 26/2001
Art. 4
 (Interventi di politica sociale)
1. Il finanziamento statale di complessive lire 402.350 milioni, previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, approvato con deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, è utilizzato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo l, comma 2 ter, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, in coerenza con la programmazione ospedaliera regionale e subordinatamente:
a) alla preventiva valutazione delle strutture già esistenti per le quali possa risultare economicamente conveniente l'adeguamento alla normativa prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
b) alla certificazione del pieno utilizzo delle strutture edificate con i finanziamenti statali di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;
c) alla riduzione programmata dei costi gestionali per le aziende destinatarie dei finanziamenti.

2. Le risorse di cui al comma l sono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, avuto riguardo alla cantierabilità dei progetti:
a) riqualificazione dei servizi ospedalieri di Gorizia, adottando la soluzione edilizia ed organizzativa più rispondente ai criteri e principi di cui sopra ed alla integrazione logistica tra le funzioni specialistiche di competenza dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2 << Isontina >>
b) riqualificazione del polo ospedaliero udinese quale unica struttura a completa integrazione logistica tra l'Azienda ospedaliera << S. Maria della Misericordia >> e il Policlinico universitario;
c) riorganizzazione dell' Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione << Gervasutta >> di Udine, quale struttura dedicata all'unità spinale ed alla riabilitazione di terzo livello;
d) completamento della ristrutturazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste.

3. Nelle more dell'effettivo trasferimento dell'intero finanziamento statale di cui al comma l, i fondi già iscritti al capitolo 4420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono utilizzati secondo le seguenti priorità:
a) avvio delle opere non finanziate nell'ambito del primo triennio del programma nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;
b) completamento dell' intervento concernente il riordino della rete ospedaliera triestina ad avvenuta ultimazione del lotto già finanziato.

4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono apportate le seguenti modifiche normative:
a) nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 51/1993 e successive modifiche e integrazioni, gli ultimi due periodi sono soppressi;
b) (ABROGATA);
c) (ABROGATA).

13. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:
a) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 51/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
b) (ABROGATA);
c) (ABROGATA);
d) (ABROGATA);
d bis) (ABROGATA).

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla comunità d'accoglienza << San Martino al Campo >> di Trieste al fine di contribuire al funzionamento della struttura medesima.
15. Il contributo è concesso in via anticipata per la misura dell'80 per cento. La rimanente parte è erogata a presentazione del rendiconto sull'attività svolta.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, per l'acquisto ed adeguamento delle attrezzature e delle strutture destinate alla conservazione delle derrate alimentari, a favore del Banco Alimentare-Comitato del Friuli - Venezia Giulia, che contribuisce alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta di eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare e la redistribuzione delle stesse a enti ed associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.
18. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 17 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di un preventivo delle spese, di una relazione sull'attività programmata e di un bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per le attrezzature.
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso su presentazione alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, le parole << 50% >> sono sostituite con le parole << 80 per cento >>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IPAB Casa dell'Immacolata di Udine contributi fino a un limite massimo di lire 1.500 milioni per interventi di straordinaria manutenzione relativi alla bonifica dall'amianto dei fabbricati, all'adeguamento degli impianti tecnologici, nonché alla realizzazione di opere di coibentazione degli stabili.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
26. All'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo le parole << per la costruzione, >> sono inserite le parole << l'acquisto, >>.
27. All'articolo 5 bis della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo le parole << Consorzi di Enti Locali >> sono inserite le parole << ,nonché alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine >>.
28. Le disposizioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 46/1993, come integrato dal comma 27, si applicano nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine anche per le restituzioni dovute a seguito di provvedimenti regionali emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a favore di Aziende sanitarie regionali che realizzino progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali o finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla dismissione o alla messa a reddito per attività non sanitarie. Le anticipazioni sono concesse prioritariamente alle Aziende sanitarie che presentino entro il 31 marzo 1999 un piano generale di dismissioni, indicando le necessità di spesa, le modalità ed i tempi previsti di recupero delle somme impegnate e la previsione di riduzione dei costi gestionali conseguenti.
30. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti per l'accesso alle provvidenze, le modalità di concessione ed erogazione delle anticipazioni, nonché dei relativi rimborsi. I rimborsi delle somme anticipate ai sensi del comma 29 confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. In relazione ai rientri di cui al comma 30 è prevista l'entrata di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 sul capitolo 1506 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i Servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto della sede, nella misura del 35 per cento della spesa e comunque fino ad un massimo di lire 100 milioni.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
34. Al fine della prosecuzione nell'anno 1999 dell'accordo decentrato regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive per gli anni 1997-1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, l'iscrizione degli stanziamenti necessari a dotare le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e il Policlinico universitario di Udine di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai fondi aziendali destinati alla retribuzione di risultato e di produttività.
35. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive, che debbono perseguire l'obiettivo della perequazione a livello regionale dei fondi complessivamente a disposizione degli Enti di cui al comma 34, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 20, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 51, L. R. 4/2001
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
5Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2001
6Parole aggiunte al comma 13 da art. 3, comma 11, L. R. 14/2003
7Integrata la disciplina del comma 29 da art. 7, comma 56, L. R. 1/2005
8Integrata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2005
9Parole soppresse al comma 12 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
10Parole soppresse al comma 13 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
11Comma 4 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 28, comma 1, L. R. 19/2006
12Comma 5 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
13Comma 6 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
14Comma 7 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
15Comma 8 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
16Comma 9 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
17Comma 10 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
19Parole soppresse al comma 13 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006.
20L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
21Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 5
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del
territorio e dei trasporti)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(7)
8. 
( ABROGATO )
(8)
9. 
( ABROGATO )
(9)
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, disposte rispettivamente con l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997 e con l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
21. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 35.000 milioni per l'anno 1998, autorizzato per la quota di lire 10.000 milioni dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, per la quota di lire 20.000 milioni dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997, e per la quota di lire 5.000 milioni dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, non impegnato al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio.
22. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, i maggiori introiti pari a lire 7.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione per pari importo, di interventi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
24. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
25. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2001 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
26. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e in considerazione di quanto disposto al comma 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
27. Per le finalità di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e all'articolo 8 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
28. Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell'inserimento nel << Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio >> predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonché per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.
29. I contributi sono concessi ed erogati con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, su domanda dell'ente proponente da presentarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per il tramite delle competenti Direzioni provinciali.
30. Ai fini della predisposizione del programma di impiego dei mezzi stanziati per le finalità previste dal comma 28, la Giunta regionale acquisisce il parere di un Comitato composto dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone-Concordia e della sezione regionale dell'ANCI e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Trieste un contributo decennale a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che il Comune stipula per la riqualificazione della Piazza dell'Unità d'Italia nell'ambito di un accordo di programma volto alla sistemazione funzionale della Piazza stessa e dell'area contermine, al fine di favorire l'accesso alle strutture pubbliche ivi esistenti.
33. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 32. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
35.
I commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1998 sono sostituiti dai seguenti:
<< 9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.
10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata. >>.

36. Al primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dopo le parole << 15 anni >> le parole << e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << senza alcuna maggiorazione di interessi >>.
37. Per i rapporti non ancora interamente esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la rideterminazione delle rate residue, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 81/1982 e modificato dal comma 36.
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. In relazione alle numerose attività di smaltimento ed estrattive che hanno gravato negli anni i territori dei Comuni di Cividale e Premariacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale, compreso il monitoraggio ed eventuali iniziative per il riuso delle aree interessate, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 2.200 milioni, alla Provincia di Udine, sulla base di un programma generale adottato dall'Amministrazione provinciale stessa, previo parere favorevole dei Comuni interessati e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla << Commissione Tecnica Provinciale Firmano Pulita >> di cui alla determinazione provinciale n. 388 del 31 dicembre 1997.
41. Il finanziamento di cui al comma 40 è concesso in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma precitato, su proposta della Direzione regionale dell'ambiente, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate.
42. Alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 40 provvedono gli enti territoriali istituzionalmente competenti.
43. La rendicontazione delle spese relative alle iniziative di cui al comma 40 è effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
44. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29/1996, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 700 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, in relazione al perdurare della situazione di rischio ambientale derivante dall'ammasso presso l'impianto di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF), al fine di permettere il definitivo smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche di rifiuto riutilizzabile.
46. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.
47. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
48. Nell'ambito del programma LIFE di cui al Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1404/96, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma denominato << Progetto Risorgive dello Stella >> approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1983 del 15 luglio 1998 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3129 nella seduta del 24 settembre 1997, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1999, di cui lire 850 milioni a carico del capitolo 3170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, lire 337.198.786 a carico del capitolo 3171 del predetto stato di previsione della spesa e lire 512.801.214 a carico del capitolo 3172 del medesimo stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 3172 è prevista l'entrata di pari importo sul capitolo 370 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dall'Unione europea per le finalità di cui al comma 48.
50. Nell'ambito del programma di interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto intitolato << Campagne di informazione e sensibilizzazione (Friuli-Venezia Giulia) >> approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(1998) 1502 dell'11 luglio 1998, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 2867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 2867 è prevista per l'anno 1999 l'entrata di pari importo sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato, comprensiva della quota di cofinanziamento comunitario, per le finalità di cui al comma 50.
52. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, istituiti rispettivamente con gli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 42/1996, finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e cura del territorio esterno ai Parchi medesimi anche con l'impiego di mano d'opera assunta a tempo determinato.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
54. 
( ABROGATO )
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire lavori di ripascimento degli arenili del litorale regionale erosi, nell'ambito degli interventi in materia di porti e approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, canali marittimi e vie di navigazione interna, nonché altre opere marittime di competenza regionale, autorizzati dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30.
56. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
57. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale 3/1998 è autorizzata la spesa complessiva, anche a favore delle Comunità montane, di lire 600 milioni per gli anni 1999-2001, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
58. Al fine di dare impulso all'attività didattico- divulgativa in materia di acque interne e di conservazione dell'ambiente l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente tutela pesca in Ariis di Rivignano contributi annui, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione, nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per promuovere e sostenere l'attività del Laboratorio di idrobiologia.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
60. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 4250 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Barcis per le opere di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di interesse turistico.
62. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
63. 
( ABROGATO )
64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere manifestazioni a sostegno della diffusione dei veicoli a ridotto inquinamento.
66. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa relativa alla realizzazione dei programmi di investimento della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA finalizzati al potenziamento ed al completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
69. Per le modalità di presentazione dei programmi di spesa e di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 67 trovano applicazione le disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge regionale 22/1987 e dall'articolo 20 della medesima legge regionale 22/1987, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.
71. Le modalità e i criteri della concessione dei contributi di cui al comma 70, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via straordinaria un progetto pilota per la sperimentazione, nell'esercizio del trasporto pubblico locale, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio. I criteri e le modalità di attuazione dell'intervento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
75. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1999. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
76. Per le finalità previste dal comma 75 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
77. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
78. In via sperimentale ed in attesa della piena operatività della legge regionale 20/1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare una linea marittima di trasporto pubblico locale nel golfo di Trieste nel periodo estivo. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti definisce, d'intesa con i Comuni interessati, la durata stagionale, i capolinea, l'itinerario, l'orario e le frequenze, nonché le tariffe, anche ad offerta differenziata, tenendo conto in particolare del possibile valore turistico del servizio.
79. Per le finalità di cui al comma 78 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione sia in via amministrativa che giudiziale dei contenziosi sorti in relazione alla esecuzione di opere.
81. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
82. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale denominato corridoio multimodale 5 e di tutelare gli ingenti investimenti effettuati direttamente ed indirettamente dall'Amministrazione regionale nel sistema integrato dei trasporti, la Regione è autorizzata alla costituzione di una commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev. La commissione esprime parere alla Giunta in particolare per gli adempimenti di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
83. Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al comma 82 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
2Comma 2 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
3Comma 3 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
4Comma 4 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
5Comma 5 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
6Comma 6 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
7Comma 7 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
8Comma 8 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
9Comma 9 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
10Comma 10 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
11Comma 11 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
12Comma 12 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
13Comma 13 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
14Comma 14 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
15Comma 15 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
16Comma 16 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
17Comma 17 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
18Comma 18 abrogato da art. 23, comma 13, L. R. 9/1999
19Comma 67 sostituito da art. 4, comma 96, L. R. 2/2000
20Integrata la disciplina del comma 58 da art. 8, comma 69, L. R. 4/2001
21Integrata la disciplina del comma 61 da art. 14, comma 2, L. R. 16/2001
22Parole sostituite al comma 65 da art. 17, comma 3, L. R. 13/2002
23Comma 38 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
24Comma 39 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
25Comma 63 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
26Integrata la disciplina del comma 40 da art. 4, comma 14, L. R. 22/2007
27Integrata la disciplina del comma 43 da art. 4, comma 15, L. R. 22/2007
28Comma 54 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
29Integrata la disciplina del comma 70 da art. 3, comma 31, L. R. 17/2008
30Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
31Integrata la disciplina del comma 70 da art. 12, comma 22, L. R. 45/2017
Art. 6
 (Riordino del finanziamento di interventi nel settore della
cultura, dell'istruzione
e della formazione professionale)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
4 bis. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
10 bis. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
(9)
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
22. Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.
23. Sono abrogati i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.
25. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.450 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
26. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
27. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
28. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.020 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
30. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
31. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
32. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5220, 5363, 5368, 5378, 5387, 5399 e 5406 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. Nell'ambito degli interventi per la conservazione e lo sviluppo della lingua e cultura friulana ed in particolare per ricostruire e testimoniare la vita, la cultura materiale, le relazioni tra le attività tradizionali e l'ambiente del mondo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti e associazioni senza fini di lucro contributi annui a titolo di concorso per le attività di animazione attuate a supporto dei musei. Nell'ambito delle stesse sono da comprendersi anche le attività di normale mantenimento delle dotazioni annesse alla struttura espositiva e quelle relative alla proposizione ai visitatori. Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
37. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I beneficiari rendicontano l'utilizzo del contributo concesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
39. Allo scopo di promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico ed etnografico della cultura istro-veneta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un contributo straordinario di complessive lire 1.000 milioni nel biennio 1999-2000, da utilizzare, anche attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni ed organismi culturali, per la realizzazione di un progetto speciale di tutela e valorizzazione permanente delle testimonianze del patrimonio medesimo.
40. Per la realizzazione di progetti mirati di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999-2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.
41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di una relazione illustrativa analitica degli interventi progettati e dei risultati attesi e del relativo preventivo di massima della spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo ne fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.
44. 
( ABROGATO )
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
46. L'articolo 97 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato. L'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1998 dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 10/1997, per le finalità previste dall'articolo 97, comma 1, della legge regionale 5/1994, può essere destinata anche a copertura degli oneri sostenuti dal Centro ricerche archiviazione fotografica per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
47. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, come sostituito dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, dopo la lettera g ter) è aggiunta la seguente lettera:
<< g quater) Circolo di studi politico sociali "Ercole Miani" di Trieste. >>.

48. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quater), della legge regionale 31/1975, come inserita dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
49. 
( ABROGATO )
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. 
( ABROGATO )
55. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5229, 5372, 5373, 5405, 5541, 5547, 5548 e 5553 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
57. All'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, l'elenco degli enti ed istituzioni individuati quali istituti che svolgono attività di ricerca e documentazione riguardanti la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia è integrato con l'aggiunta del seguente:
<< - Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia. >>.

58. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
60. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 49, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, come sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli un contributo speciale, a integrazione del finanziamento ordinario previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 3/1998, per sostenere l'attività svolta dall'associazione per la raccolta, la catalogazione e il restauro di documenti appartenenti al patrimonio filmico ed audiovisivo concernente la storia della regione.
61. Il contributo di cui al comma 60 è concesso in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di un << programma specifico di sviluppo dei servizi cinetecari di interesse regionale >>, approvato dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Le modalità e i termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
63. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui ai commi 60 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad altre associazioni culturali legalmente riconosciute, operanti nel settore della gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
66. 
( ABROGATO )
67. Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Gorizia per la celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali e di interventi infrastrutturali rivolti a favorire l'accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano.
68. A sollievo degli oneri per il finanziamento degli interventi di cui al comma 67, è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di contributi decennali. A tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui, a decorrere rispettivamente dall'anno 2000 e dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
69. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 68, in merito al programma complessivo degli interventi, è disposta sentita la competente Commissione consiliare.
70. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37, allo scopo di assicurare il completamento funzionale degli interventi di restauro di immobili di interesse storico-artistico compresi nel programma già avviato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996, in attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzato, a decorrere dal 1999, un limite di impegno ventennale di lire 200 milioni annui con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
71. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come da ultimo modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione diretta dei beni culturali di valore artistico e storico appartenenti al patrimonio del << Lloyd triestino di navigazione Spa >>, in considerazione del loro eccezionale interesse per la regione e ai fini di assicurarne la conservazione unitaria nell'ambito della regione stessa.
72. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
73. 
( ABROGATO )
74. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.400 milioni suddivisa in ragione di lire 2.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
75. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
76. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5128 e 5129 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
77. Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica contabile della documentazione già presentata dagli enti di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1969, a rendiconto dell'impiego dei contributi concessi ai medesimi fino al 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare le medesime modalità previste dalle norme degli articoli 7 e 8 della legge regionale 23/1997.
78. 
( ABROGATO )
79. 
( ABROGATO )
80. 
( ABROGATO )
81. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
82. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.
83. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
84. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casarsa della Delizia un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di completamento e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.
85. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli investimenti per opere di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza della sede del Conservatorio di musica << G. Tartini >> di Trieste, mediante la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.
87. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
88. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per la costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.
89. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali rispettivamente di lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 e di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 8.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
90. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per il completamento della realizzazione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.
91. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elevare la misura del proprio apporto al patrimonio della fondazione << Teatro comunale Giuseppe Verdi >> di Trieste mediante l'ulteriore conferimento della somma complessiva di lire 2.500 milioni. Il conferimento è autorizzato a condizione che le norme dello Statuto della fondazione che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione, prevedano che il numero dei membri designati dalla Regione sia pari a quello dei membri designati dal Comune in cui la fondazione ha sede.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
94. All'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, la lettera a) del comma 3 è abrogata.
95.
All'articolo 2 della legge regionale 46/1991, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i seguenti interventi per le unioni o confederazioni di circoli delle popolazioni di lingua slovena:
a) sovvenzione annuale a sostegno della Unione Culturale Economica Slovena - SKGZ di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;
b) sovvenzione annuale a sostegno della Confederazione delle Organizzazioni Slovene - SSO di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale;
c) sovvenzione annuale a sostegno della Comunità Economica Culturale Slovena - SPGS di Trieste, quale organismo primario della minoranza slovena di interesse regionale. >>.


96. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 bis, lettere a), b) e c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 95, è autorizzata la spesa complessiva di lire 472 milioni, suddivisa rispettivamente come di seguito indicato:
a) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera a) complessive lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5523 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;
b) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera b) complessive lire 12 milioni, suddivise in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5512 dello stato di previsione dei bilanci precitati;
c) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera c) complessive lire 60 milioni, suddivise in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5524 dello stato di previsione dei bilanci precitati.

97. All'articolo 2 bis, comma 1, della legge regionale 46/1991, come aggiunto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 10/1997 e modificato dall'articolo 18 della legge regionale 3/1998, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad Enti locali, associazioni ed istituti culturali ed educativi dei comuni delle Valli del Natisone (Pulfero, S. Pietro al Natisone, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Drenchia, Grimacco) e dei Comuni di Taipana, Lusevera, Resia, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio per il finanziamento di corsi, promossi da enti, associazioni ed istituzioni scolastiche, e di pubblicazioni relativi alla lingua, alla cultura ed alle tradizioni locali; >>.

98. Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la parte di competenza regionale dal regolamento applicativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è istituito un fondo allo scopo di finanziare le azioni tese al riordino del sistema formativo regionale e che saranno regolamentate da apposita normativa.
99. Il fondo di cui al comma 98 ha una dotazione finanziaria complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1999.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
101. 
( ABROGATO )
102. 
( ABROGATO )
103. 
( ABROGATO )
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 107, a sollievo degli oneri - in linea capitale e interessi - relativi ai mutui che il Comune stipula per la realizzazione della Biblioteca Civica del Comune di Pordenone con caratteristiche di biblioteca di rilevante interesse regionale attraverso il recupero dell'edificio storico, ex sede del Tribunale.
107. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali al Consorzio Friuli Formazione, con sede in Udine, per le spese di gestione nell'ambito delle iniziative che fanno riferimento alla promozione dello sviluppo delle culture imprenditoriali, al completamento delle attività di istruzione svolte dall'Università di Udine, alla identificazione e al perfezionamento di nuove risorse professionali, allo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo dirigenziale e manageriale, alle attività di consulenza a favore delle imprese e delle istituzioni.
109. I contributi previsti dal comma 108 sono concessi sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Il decreto di erogazione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
111. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5087 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
112. 
( ABROGATO )
113. 
( ABROGATO )
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Pro Loco Villa Manin - Codroipo, per garantire la fruibilità del compendio, un contributo triennale a sollievo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nella misura di lire 200 milioni per l'anno 1999.
115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Parole sostituite al comma 56 da art. 1, comma 1, L. R. 22/1999
2Comma 80 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 22/1999
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 23, L. R. 25/1999
4Parole sostituite al comma 14 da art. 11, comma 11, L. R. 25/1999
5Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000
6Comma 5 sostituito da art. 5, comma 6, L. R. 2/2000
7Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 10, L. R. 2/2000
8Comma 10 sostituito da art. 5, comma 7, L. R. 2/2000
9Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
10Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
11Comma 14 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
12Comma 15 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
13Comma 16 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
14Comma 17 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
15Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
16Comma 19 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
17Parole aggiunte al comma 36 da art. 5, comma 87, L. R. 2/2000
18Comma 41 bis aggiunto da art. 5, comma 8, L. R. 2/2000
19Comma 44 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
20Parole sostituite al comma 67 da art. 5, comma 78, L. R. 2/2000
21Comma 6 sostituito da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002
22Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 68, L. R. 3/2002
23Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 7, comma 69, L. R. 3/2002
24Integrata la disciplina del comma 36 da art. 7, comma 71, L. R. 3/2002
25Comma 10 bis aggiunto da art. 14, comma 12, L. R. 13/2002
26Comma 66 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
27Comma 4 sostituito da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004
28Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004
29Comma 7 abrogato da art. 5, comma 41, L. R. 1/2004
30Comma 9 sostituito da art. 5, comma 55, L. R. 1/2005
31Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 56, L. R. 1/2005
32Integrata la disciplina del comma 67 da art. 5, comma 42, L. R. 1/2005
33Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
34Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 3, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
35Comma 101 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
36Comma 102 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
37Comma 103 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
38Comma 104 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
39Comma 105 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
40Integrata la disciplina del comma 9 da art. 6, comma 161, L. R. 1/2007
41Comma 78 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007
42Comma 79 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007
43Comma 80 abrogato da art. 33, comma 2, L. R. 29/2007
44Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
45Parole soppresse al comma 5 da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
46Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 6, comma 20, L. R. 24/2009
47Comma 112 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011
48Comma 113 abrogato da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 2/2011
49Parole aggiunte al comma 11 da art. 6, comma 79, lettera a), L. R. 14/2012
50Parole sostituite al comma 53 da art. 6, comma 79, lettera b), L. R. 14/2012
51Parole soppresse al comma 11 da art. 303, comma 1, L. R. 26/2012
52Parole soppresse al comma 9 da art. 6, comma 74, L. R. 27/2012
53Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 6/2013
54Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
55Comma 9 sostituito da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
56Parole aggiunte al comma 9 da art. 18, comma 4, L. R. 11/2013
57Parole sostituite al comma 9 da art. 15, comma 1, L. R. 18/2013
58Comma 4 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 . Per effetto dell'abrogazione, le domande di riconoscimento di interesse regionale sono archiviate, come disposto dal comma 118 del citato art. 6 L.R. 23/2013.
59Comma 4 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
60Comma 5 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
61Comma 6 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
62Comma 8 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
63Comma 9 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
64Comma 10 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
65Comma 10 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
66Comma 11 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
67Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
68Comma 2 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
69Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
70Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
71Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
72Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
73Comma 49 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
74Comma 50 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
75Comma 51 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
76Comma 52 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
77Comma 53 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
78Comma 54 abrogato da art. 38, comma 1, lettera h), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
79Comma 73 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 7
 (Interventi volti alla realizzazione della TV
transfrontaliera)
( Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio
da parte del Governo).
Art. 8
 (Interventi nei settori economici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
6.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 15 bis
 (Contributi per investimenti immediatamente cantierabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15. >>.

7. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1999 a carico del capitolo 7942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
8. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.
9. Al fine di favorire lo sviluppo operativo dei Centri di innovazione industriale e tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori degli stessi contributi sulle spese di gestione per non più di tre anni, fino alla percentuale massima del 50 per cento di dette spese, sostenute e documentate dalle scritture di bilancio.
10. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal comma 9 è presentata alla Direzione regionale dell'industria. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 7912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
12. Per l'attuazione degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprese, organismi associati e soggetti pubblici, secondo un programma attuativo regionale da adottare in applicazione della deliberazione CIPE n. 100 del 5 agosto 1998 per la realizzazione di progetti strategici finalizzati alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.
13. Per le modalità degli interventi previsti dal programma attuativo regionale trovano applicazione le leggi regionali di settore ed il regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche.
14. Per le finalità indicate al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.126 milioni per l'anno 1999, suddivisa in ragione di lire 1.563 milioni, a titolo di cofinanziamento regionale, a carico del capitolo 9313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e di lire 1.563 milioni, a titolo di finanziamento statale, a carico del capitolo 9314 del medesimo stato di previsione della spesa, in corrispondenza all'assegnazione, di pari importo, disposta dallo Stato per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 505 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 23, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di Trieste stipula per la ristrutturazione degli immobili destinati a propria sede.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 24, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che l'Ente Fiera di Pordenone stipula per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25/1985, ed in particolare per il completamento del comprensorio fieristico di Pordenone.
20. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi dei commi 18 e 19. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata della deliberazione esecutiva da cui risulti l'avvenuta stipulazione del mutuo e del relativo piano di ammortamento.
21. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e per quelle relative alla presentazione delle domande, nonché alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al capo IV della legge regionale 26/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 1999 il termine di presentazione delle domande è fissato in 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
22. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fideiussorie sui mutui contratti ai sensi dei commi 18 e 19. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità a presentare propria idonea garanzia e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Gli eventuali oneri fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 9101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
25. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
26. 
( ABROGATO )
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende regionali del settore pesca a causa delle mucillagini.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a favore delle imprese regionali di molluschicoltura ed ittiocoltura in acque marine, fino al 50 per cento del danno subito in conseguenza dell'avversità di cui al medesimo comma 46. Al fine di ottenere il contributo, le imprese di molluschicoltura e ittiocoltura in acque marine devono presentare alla Direzione regionale dell'industria, per il tramite delle Associazioni di categoria, domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca - V categoria;
b) le concessioni demaniali marittime per l'allevamento di specie marine;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di aver esercitato la molluschicoltura e/o ittiocoltura marina; l'ammontare del danno subito in conseguenza dell'evento per cui si chiede il contributo; di non aver chiesto ed usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito;
e) perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la CCIAA, o certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la quantificazione del danno.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Anche le disposizioni dei commi da 9 a 11 e da 33 a 39 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come specificato con avviso della Direzione regionale degli affari comunitari pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 9, 10, 11, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 22 dicembre 1999.
3Le disposizioni dei commi 15 e 46 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione Europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 25 della medesima L.R. 4/99 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 11, L. R. 25/1999
5Il comunicato relativo all' esame del comma 46 del presente articolo da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 23 febbraio 2000.
6Comma 4 abrogato da art. 6, comma 28, L. R. 2/2000
7Comma 18 sostituito da art. 6, comma 202, L. R. 2/2000
8Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000
9Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
10Comma 3 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
11Comma 26 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 18/2003
12Comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 18/2004
13Integrata la disciplina del comma 33 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
14Integrata la disciplina del comma 34 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
15Integrata la disciplina del comma 35 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
16Integrata la disciplina del comma 36 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
17Integrata la disciplina del comma 37 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
18Integrata la disciplina del comma 38 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
19Integrata la disciplina del comma 39 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
20Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 33 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
23Comma 34 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
24Comma 37 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
25Comma 38 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
26Comma 15 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
27Comma 16 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
28Comma 17 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
29Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 30 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
32Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
34Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
35Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36Comma 44 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37Comma 45 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 33 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
39Comma 34 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
40Comma 35 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
41Comma 36 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
42Comma 37 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
43Comma 38 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
44Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.
Art. 9
 (Finanziamento di interventi nelle zone terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 4, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore alle finanze determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano d'ammortamento, in linea capitale e per interessi.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento di lire 860 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, un intervento concernente l'acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un edificio, sito in Tolmezzo, da destinare allo svolgimento di attività di tipo educativo e riabilitativo per soggetti portatori di handicap. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per gli arredi fissi e le attrezzature necessari ad assicurare una adeguata fruibilità all'edificio medesimo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico un finanziamento di lire 750 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e ricomposizione della chiesa di Santo Stefano protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gemona del Friuli un finanziamento di lire 500 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, le opere di adeguamento, riqualificazione e completamento tecnico- funzionale dell'edificio denominato ex casa canonica, annesso al Duomo, da adibire a Museo del Duomo e delle chiese di Gemona. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per le attrezzature e gli arredi fissi necessari ad assicurare un'adeguata fruibilità degli spazi museali.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di lire 200 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e di recupero statico e funzionale della chiesa di San Michele di Trava di Lauco, nonché dei lavori di ripristino e consolidamento della muratura di cinta e di sostegno della chiesa medesima.
9. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Per l'intervento previsto dal comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per gli interventi previsti dai commi 6, 7 e 8, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. La concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a 20 anni.
12. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 7 e 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio l'intervento deve essere realizzato.
13. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 860 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
14. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
15. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
16. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, alla quale sarà trasferita la titolarità dell'impianto consortile di depurazione dell'Alto Tagliamento sito in comune di Tolmezzo, un finanziamento straordinario nel limite massimo di lire 2.000 milioni finalizzato agli interventi di ottimizzazione dell'impianto nell'ottica generale della razionalizzazione complessiva del servizio e del contenimento degli oneri gestionali.
18. Il finanziamento di cui al comma 17 viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma generale delle iniziative. Con il decreto di concessione vengono stabilite le modalità e i termini della rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
21. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 64/1986, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.978.130.000, suddivisa in ragione di lire 1.992.710.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
22. In deroga al disposto di cui all'articolo 22, primo comma, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 9.310 milioni iscritta sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9620 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, non impegnata al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio. Tale economia è quota vincolata dell'avanzo di amministrazione destinata, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, alla copertura degli interventi di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 19 e 20 e di cui all'articolo 20, comma 29.
Art. 10
 (Abolizione di tasse regionali)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 sono abolite le tasse sulle concessioni regionali previste dalla legislazione regionale ad eccezione delle tasse in materia di caccia e di pesca, di cui, in particolare, all'articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, all'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, ed alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata ogni disposizione di legge regionale relativa alle tasse di concessione regionale abolite ed in particolare:
a) la legge regionale 20 agosto 1971, n. 40;
b) l'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
c) l'articolo 7, quinto comma, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49;
d) l'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59;
e) l'articolo 6 e l'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;
f) l'articolo 3, comma quattordicesimo, l'articolo 14, comma ottavo - come inserito dall'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 3 aprile 1985, n. 16 - e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;
g) l'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;
h) l'articolo 72 della legge regionale 4/1984;
i) all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, la locuzione dalle parole << e comporta >> alle parole << relativa all'anno in corso >>, l'articolo 4, all'articolo 10, comma 2, la locuzione dalle parole << e comporta >> alle parole << della presente legge >>, l'articolo 11, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 32 bis, commi terzo e decimo - come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, ed integrato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 - della legge regionale 2/1987;
l) l'articolo 190 della legge regionale 5/1994;
m) l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 21;
n) l'articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34;
o) l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33;
p) l'articolo 6, commi 3 e 7, l'articolo 12, comma 15, l'articolo 17, comma 2, l'articolo 21, comma 13, l'articolo 27, comma 5, l'articolo 32, comma 10, l'articolo 49 e l'allegata tabella << G >> della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che subordinano il rilascio ovvero il rinnovo di provvedimenti autorizzatori o equipollenti al versamento di tasse di concessione regionale o comunale salvo quanto disposto dal comma 1 in materia di caccia e di pesca.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme versate in conto entrate al bilancio regionale a titolo di tassa di concessione regionale per l'anno 1999.
5. Per il rimborso delle somme di cui al comma 4 gli interessati devono presentare istanza alla Direzione regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 50 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 5000, 7522, 9380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 11
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 3/1998, è inserito il seguente comma:
<< 9 bis. I rimborsi di cui al comma 8 possono essere disposti anche a titolo di acconto, in relazione alle spese sostenute al netto delle entrate acquisite, risultanti al 30 giugno dell'anno cui si riferisce il rimborso, su domanda da presentare entro il successivo mese di settembre corredata di apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal Collegio sindacale. >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali di Udine e di Gorizia contributi annui costanti ventennali, rispettivamente nella misura di lire 103 milioni e di lire 149 milioni, per la definizione dei procedimenti avviati per la concessione a loro favore dei benefici previsti dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, e non conclusi per il sopravvenuto decentramento di funzioni agli Enti locali ai sensi della legge regionale 10/1988. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.
3. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 103 milioni con l'onere di lire 309 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
4. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 149 milioni con l'onere di lire 447 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 3727 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 14/1998 sono estese agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.
6. 
( ABROGATO )
(7)
7. La disposizione di cui al decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 6, si applica ai contratti di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 
( ABROGATO )
(4)
9. 
( ABROGATO )
(5)
10. Nelle more della nomina del commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo stanziamento del capitolo 1483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.
11. In considerazione delle finalità previste dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il 10 febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della << formazione e addestramento manageriale con particolare attenzione alle imprese miste ed alle piccole e medie imprese >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest un contributo straordinario per l'attuazione del progetto denominato << Manager russi nel Nord Est italiano >>, cofinanziato dal Ministero degli affari esteri.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
13. 
( ABROGATO )
(8)
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle squadre sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.
18. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 17. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata della deliberazione con cui il Comune di Campoformido dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell' Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> e alla << Società Ginnastica Goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
21. Le sovvenzioni straordinarie di cui al comma 20 sono erogate in via anticipata ed in unica soluzione. Per la rendicontazione trovano applicazione le disposizioni semplificative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/1997.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 1999 suddivisi in ragione di lire 300 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 6111 e rispettivamente 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Al fine di dotarsi di strumenti operativi evoluti in grado di soddisfare le esigenze connesse alle continue innovazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni, nonché di abbattere i costi correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature di telefonia mobile, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di un programma globale di gestione delle telecomunicazioni con applicazione delle nuove possibilità offerte, ad affidare a soggetti specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento e di gestione della telefonia della Regione.
24. Al fine di razionalizzare i propri servizi di trasporto anche in funzione del contenimento dei costi relativi e di assicurare l'adeguata funzionalità e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 23 e 24 fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e 1465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
26. L'importo di lire 2.777.390.887 finanziato con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo, è destinato a copertura di spese relative a interventi di investimento nel settore della viabilità e dei trasporti. La corrispondente quota di lire 2.777.390.887 del saldo finanziario presunto iscritto nell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 costituisce quota vincolata destinata alla copertura degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 sui capitoli 3678, 3709 e, limitatamente all'importo di lire 1.000 milioni, sul capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati. È confermata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997, a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci, anche relativamente alla quota che rimane a integrale carico del bilancio regionale in relazione alla corrispondente riduzione dell'assegnazione statale iscritta sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi. In relazione alla riduzione dell'assegnazione statale prevista, lo stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è ridotto di complessive lire 2.830.304.477 suddivise in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.
27. 
( ABROGATO )
(6)
28. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 1/1993, le parole << studenti della Scuola in Amministrazione e Controllo Aziendale >> sono sostituite dalle parole << studenti del Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle imprese >>.
29. La Regione è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie in relazione alle quali sia chiamata a rispondere in solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il diritto di regresso, in caso di dolo o colpa grave, nei confronti dell'autore della violazione tributaria.
30. Il disposto di cui al comma 29 trova applicazione nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e di quanti si trovino con la stessa in rapporto di servizio onorario, in riferimento alle violazioni da questi commesse nello svolgimento delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni.
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i quali provvederanno al pagamento delle eventuali sanzioni con fondi a carico dei rispettivi bilanci.
32. La Regione e gli Enti regionali di cui al comma 31 sono autorizzati a sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili esborsi relativi alle fattispecie contemplate al comma 29 ed a prevedere idonee forme di assicurazione a favore dei soggetti di cui al comma 30.
33. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 1488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
34. Sono abrogati il titolo II e il titolo III della legge regionale 68/1982.
35. All'articolo 84, comma 16, della legge regionale 13/1998, la locuzione << esercizio finanziario 1999 >> è sostituita con la locuzione << esercizio finanziario 2000 >>.
36. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 153, 569, 579 e 1462 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
37. 
( ABROGATO )
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
39. Per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 10/1988 un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni.
40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 985 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
42. In relazione al disposto di cui al comma 41 è revocato, a carico del capitolo 7682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo è altresì eliminato dall'elenco n. 1 allegato al bilancio.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 16, comma 20, L. R. 25/1999
2Comma 17 sostituito da art. 5, comma 79, L. R. 2/2000
3Parole sostituite al comma 18 da art. 5, comma 80, L. R. 2/2000
4Comma 8 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000
5Comma 9 abrogato da art. 6, comma 33, L. R. 2/2000
6Comma 27 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
9Comma 14 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
10Comma 37 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 12
 (Interventi per l'unificazione degli uffici del Catasto e
del Tavolare)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi necessari all'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Art. 13
 (Direttive alla Friulia SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impartire direttive alla Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia SpA per l'istituzione di uno sportello unico a servizio delle imprese al fine di favorire l'accesso ai finanziamenti ed agli incentivi regionali.
Art. 14
 (Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze
dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere)
1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere, nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 1/2005