LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 8
 (Interventi nei settori economici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell'incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
6.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 15 bis
 (Contributi per investimenti immediatamente cantierabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15. >>.

7. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1999 a carico del capitolo 7942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
8. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.
9. Al fine di favorire lo sviluppo operativo dei Centri di innovazione industriale e tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori degli stessi contributi sulle spese di gestione per non più di tre anni, fino alla percentuale massima del 50 per cento di dette spese, sostenute e documentate dalle scritture di bilancio.
10. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal comma 9 è presentata alla Direzione regionale dell'industria. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 7912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
12. Per l'attuazione degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprese, organismi associati e soggetti pubblici, secondo un programma attuativo regionale da adottare in applicazione della deliberazione CIPE n. 100 del 5 agosto 1998 per la realizzazione di progetti strategici finalizzati alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.
13. Per le modalità degli interventi previsti dal programma attuativo regionale trovano applicazione le leggi regionali di settore ed il regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche.
14. Per le finalità indicate al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.126 milioni per l'anno 1999, suddivisa in ragione di lire 1.563 milioni, a titolo di cofinanziamento regionale, a carico del capitolo 9313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e di lire 1.563 milioni, a titolo di finanziamento statale, a carico del capitolo 9314 del medesimo stato di previsione della spesa, in corrispondenza all'assegnazione, di pari importo, disposta dallo Stato per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 505 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 23, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di Trieste stipula per la ristrutturazione degli immobili destinati a propria sede.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 24, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che l'Ente Fiera di Pordenone stipula per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25/1985, ed in particolare per il completamento del comprensorio fieristico di Pordenone.
20. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi dei commi 18 e 19. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata della deliberazione esecutiva da cui risulti l'avvenuta stipulazione del mutuo e del relativo piano di ammortamento.
21. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e per quelle relative alla presentazione delle domande, nonché alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al capo IV della legge regionale 26/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 1999 il termine di presentazione delle domande è fissato in 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
22. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fideiussorie sui mutui contratti ai sensi dei commi 18 e 19. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità a presentare propria idonea garanzia e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Gli eventuali oneri fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
24. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 9101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
25. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
26. 
( ABROGATO )
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende regionali del settore pesca a causa delle mucillagini.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a favore delle imprese regionali di molluschicoltura ed ittiocoltura in acque marine, fino al 50 per cento del danno subito in conseguenza dell'avversità di cui al medesimo comma 46. Al fine di ottenere il contributo, le imprese di molluschicoltura e ittiocoltura in acque marine devono presentare alla Direzione regionale dell'industria, per il tramite delle Associazioni di categoria, domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca - V categoria;
b) le concessioni demaniali marittime per l'allevamento di specie marine;
c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di aver esercitato la molluschicoltura e/o ittiocoltura marina; l'ammontare del danno subito in conseguenza dell'evento per cui si chiede il contributo; di non aver chiesto ed usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito;
e) perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la CCIAA, o certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la quantificazione del danno.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
Note:
1Anche le disposizioni dei commi da 9 a 11 e da 33 a 39 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come specificato con avviso della Direzione regionale degli affari comunitari pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 9, 10, 11, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente articolo e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 22 dicembre 1999.
3Le disposizioni dei commi 15 e 46 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione dell' Unione Europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 25 della medesima L.R. 4/99 ed i relativi effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione stessa.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 11, L. R. 25/1999
5Il comunicato relativo all' esame del comma 46 del presente articolo da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 23 febbraio 2000.
6Comma 4 abrogato da art. 6, comma 28, L. R. 2/2000
7Comma 18 sostituito da art. 6, comma 202, L. R. 2/2000
8Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000
9Parole sostituite al comma 25 da art. 12, comma 9, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
10Comma 3 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
11Comma 26 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 18/2003
12Comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 18/2004
13Integrata la disciplina del comma 33 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
14Integrata la disciplina del comma 34 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
15Integrata la disciplina del comma 35 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
16Integrata la disciplina del comma 36 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
17Integrata la disciplina del comma 37 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
18Integrata la disciplina del comma 38 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
19Integrata la disciplina del comma 39 da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
20Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 41 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 33 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
23Comma 34 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
24Comma 37 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
25Comma 38 sostituito da art. 6, comma 19, L. R. 12/2006
26Comma 15 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
27Comma 16 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
28Comma 17 abrogato da art. 2, comma 59, L. R. 24/2009
29Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
30Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
31Comma 30 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
32Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
33Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
34Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
35Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
36Comma 44 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
37Comma 45 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 33 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
39Comma 34 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
40Comma 35 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
41Comma 36 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
42Comma 37 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
43Comma 38 abrogato da art. 77, comma 5, lettera c), L. R. 3/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 77, c. 4 della medesima L.R. 3/2021.
44Il Regolamento di cui all'art. 77, c. 4, L.R. 3/2021 è stato emanato con DPReg. 3/12/2021, n. 0199/Pres. (B.U.R. 7/12/2021, S.O. n. 40) ed entra in vigore dal 8/12/2021.