LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 luglio 1999, n. 22

Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/07/1999
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 1
 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992,
concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta)
1. All'articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole << commi da 2 a 20 >> sono sostituite dalle parole << commi da 2 a 16 >>.
2. All'articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono aggiunte, in fine, le parole << e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione >>.
3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole << e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione >>.