Art. 2
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale di un commissario straordinario nominato, con decreto del proprio Presidente, sentito il parere della Commissione competente, per un periodo non superiore a quello previsto per l'esercizio delle competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1. Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.
2. Il commissario dispone, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale distaccato da Uffici o Servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro - Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'
articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'
articolo 16 del decreto legislativo 387/1998.
3. Le spese per il personale dipendente dal Comune o da altri enti pubblici di cui al comma 2, sono integralmente rimborsate agli enti di appartenenza.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 10, L. R. 4/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 10, L. R. 13/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, L. R. 23/2002
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 8, L. R. 18/2011
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 9, L. R. 18/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 34/2015
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.