LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.05 - Personale regionale

Art. 9
 (Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse del
DOCUP obiettivo 2 1994-1996)
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal piano finanziario del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, approvato con decisione della Commissione europea n. C(94)3406 del 16 dicembre 1994, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 189/1997 del 16 ottobre 1997 concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendicontazione nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati, secondo le specifiche modalità di settore, purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni di concerto con la Direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.
3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse ai sensi del comma 2 sono informati, a cura della Direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e in materia di controlli.
4. I rientri finanziari derivanti dalle operazioni di rendicontazione di cui al comma 1 e il corrispondente cofinanziamento regionale sono assegnati, nell'ammontare definito a seguito della presentazione della rendicontazione ai competenti organi comunitari, al << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con distinta evidenza e sono utilizzati, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, per le medesime finalità del DOCUP a integrazione delle risorse del programma, con priorità per le azioni che hanno consentito tali rientri.
5. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1998 conseguentemente all'applicazione del presente articolo, quale rilevata ai sensi del comma 2, e ai fini indicati al comma 4, si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.