LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.05 - Personale regionale

Art. 10
 (Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)
1. Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come previsto dalla decisione della Commissione n. C(97)1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario- contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.
2. Per le assunzioni di cui al presente articolo si utilizzano le graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997. Ai fini dell'assunzione il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.
3. Il rapporto di lavoro ha durata fino alla data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.
4. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di lire 1.830 milioni per l'anno 1999 a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 finalizzate alle azioni di assistenza tecnica cofinanziate dal FESR e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e precisamente lire 1.330 milioni a valere sulle azioni FESR e lire 500 milioni a valere sulle azioni FSE, in conformità al piano finanziario ridefinito ai sensi del comma 1.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998 al finanziamento della spesa autorizzata dal comma 4 provvede direttamente l'Amministrazione regionale a carico del proprio bilancio. La Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. provvede a rimborsare alla Regione le quote del << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >> di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998, corrispondenti alle erogazioni disposte dall'Amministrazione regionale per le finalità del presente articolo.
7. In relazione al disposto del presente articolo, e in particolare del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3/1998.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:
a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

9. In relazione al disposto di cui al comma 7 è previsto il rimborso di complessive lire 1.830 milioni, per gli anni dal 1999 al 2001, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, sul capitolo 1099 (3.6.2.) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1998-2000 con la denominazione << Rimborsi da parte di Friulia S.p.A. sul <<Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999>> in relazione ad interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.220 milioni, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il rimborso previsto per l'anno 2001 affluisce al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/2001
2Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/2001
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 26/2001
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 20/2003
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007