LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Sezione IV
 Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Art. 117
 (Disciplina regionale in materia di distribuzione
carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime
concessorio e l'incentivazione dei carburanti ecologici)
1. La Regione provvede, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.
2. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 18, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 54, L. R. 13/2000