LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
 Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione
regionale dell'ambiente e di valutazione di impatto
ambientale
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Sezione II
 Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 120, L. R. 14/2012
3Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 7

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1999
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 7/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 22, L. R. 13/2002
4Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/2005
5Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Sezione III
 Disposizioni in materia di parchi e foreste
Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi
e foreste)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
<< 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversità, nonché le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonché a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalità stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>.

2. 
( ABROGATO )
(2)
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << dal regolamento della riserva >> sono aggiunte le seguenti: << , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: << m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). >>.
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.
6.
All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilità forestale sulle proprietà regionali;
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. >>.

7. 
( ABROGATO )
(1)
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, >> sono sostituite dalle parole: << Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, >>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così sostituita: << Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale >>.
10. In via di interpretazione autentica, l'espressione << o loro delegati >> di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'espressione << o suo delegato >> di cui all'articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell'articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilità di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. È istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali << e biotopi >> con le seguenti parole: << biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica >>.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
1.
All'articolo 3 bis della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Per le opere di cui al comma 1 il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni ed il termine delle occupazioni d'urgenza sono fissati di diritto al 31/12/2002. Per la definizione delle procedure inerenti le opere di viabilità forestale finanziate con i fondi FIO i sedimi possono essere asserviti a servitù per pubblica utilità. >>.

2.
All'articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. >>.

3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(3)
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
1.
All'articolo 27 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 54/1983, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
<< Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:
a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;
b) consigliere forestale;
c) segretario - maresciallo del Corpo forestale regionale;
d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento. >>.

2.
L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 56
 
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. >>.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero << 68 >> è sostituito dal numero << 73 >> e l'inciso << 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >> è sostituito dall'inciso << 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >>.
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione IV
 Altre disposizioni in materia di ambiente
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 9/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto)
1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.
1 bis. 
( ABROGATO )
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
3. 
( ABROGATO )
4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.
Note:
1Le disposizioni del comma 3 hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 93, L. R. 4/2001
3Comma 3 abrogato da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 34, L. R. 1/2004
6Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 35, L. R. 1/2004
7Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
8Comma 4 sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
9Comma 1 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
11Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 40, L. R. 22/2010
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 26, L. R. 16/2016