LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 95
 (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori
agrituristici)
1. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici prevista dall'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest'ultimo.