LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 88
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996 in
materia di agriturismo)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << alla Commissione provinciale per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996 >> sono sostituite dalle parole << all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993 >>.
2.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<< 4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime. >>.

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, le parole << dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/1996, integrata ai sensi del comma 4 del presente articolo >> sono sostituite dalle parole << dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 >>.
4. I commi 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono abrogati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.