LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  25/11/1998
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Sezione III
 Altre disposizioni in materia di agricoltura
Art. 96
 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, dopo le parole << il tempestivo avvio >>, sono aggiunte le parole << e lo svolgimento >>.
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l'istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell'istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.
4. Per l'attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all'atto dell'approvazione dei progetti operativi, l'anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 97
 (Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 50/1993
in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici
cooperativi)
Art. 98
 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 16/1967
in materia di premi di allevamento)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così modificata << Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata >>.
Art. 99

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
Art. 102
 (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi
di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale
44/1983)
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell'esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall'Amministrazione regionale, mediante l'assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l'eventuale assegnazione dei terreni.
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. È consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all'arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell'agricoltura, per lo studio, la compilazione e l'attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l'invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L'onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma l. L'approvazione produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 215/1933.
10. Il termine di cui all'articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
2Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
3Comma 14 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 28/2002
Art. 103
 (Modifica di disposizioni concernenti l'attività dell'ERSA)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Nucleo è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSA ed è composto dal Direttore dell'Ente o, per sua delega, dal responsabile del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari, che lo presiede, dal Direttore regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, o un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere, dal Direttore regionale dell'agricoltura, o suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere e, ove necessario, da esperti scelti dalla Giunta in numero non superiore a tre secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5. Il Nucleo è integrato di volta in volta dal Direttore regionale competente per materia, o da un suo delegato di qualifica non inferiore a consigliere. >>.

3.
All'articolo 13 della legge regionale 35/1995, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Direttore dell'ERSA, acquisiti i pareri e/o provvedimenti autorizzativi, approva i progetti esecutivi di opere pubbliche da trasferirsi nel patrimonio regionale. L'approvazione ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. >>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1995 è sostituito dal seguente:
<< 2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. >>.

5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall'ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell'Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 7/1990.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010