Art. 137
(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20
giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro
successive modificazioni ed integrazioni)
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco puo' disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo e' liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all'
articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorche' gli stessi abbiano gia' formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
5. Le spese per l'acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonche' quelle per i lavori necessari per destinarli all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano gia' presentato alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'
articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - e dell'
articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall'
articolo 15 della legge regionale 40/1996.
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento e' elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della
legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della
legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l'effetto la Segreteria Generale Straordinaria e' autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla
legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della
legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della
legge regionale 35/1979 e 47 della
legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici gia' fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
legge regionale 30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.
13. All'
articolo 27, comma 12 bis, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'
articolo 25 della legge regionale 40/1996, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprieta' degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichita' ed arte contenute nel
Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'
articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. >>.
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilita' o per altra causa non si pervenga all'assegnazione in proprieta', in favore degli aventi diritto, delle unita' immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell'
articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell'
articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonche' gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformita' alla disposizione del comma 15.
18. All'articolo 68, terzo comma, della
legge regionale 63/1977, cosi' come modificato dall'
articolo 19 della legge regionale 37/1993, le parole << a soggetti residenti privi di alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << a soggetti privi di alloggio gia' residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune e' autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente >>.
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e' cosi' modificata: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate >>.
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'
articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'
articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della
legge regionale 30/1977, come modificato dall'
articolo 3, primo comma, della legge regionale 25/1978 e 42, ottavo comma, della
legge regionale 63/1977, la domanda di cui al comma 28 puo' essere presentata dal successore dell'istante deceduto.
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 e' fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della
legge regionale 30/1977 e della
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l'accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalita' per l'approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l'erogazione dei contributi sono ricondotte nell'ambito della
legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unita' immobiliari comprese nell'edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della
legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla
legge regionale 30/1977.
Note:
1Abrogato il comma 12 da art. 71, comma 2, L. R. 9/1999
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
3Sostituite parole al comma 5 da art. 14, comma 33, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
5Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2005
7Derogata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 73, L. R. 22/2007
8Abrogato implicitamente il comma 37 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Abrogato il comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 138
(Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976)
2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare i fondi di cui all'
articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'
articolo 54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonche' delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal DPGR 8 aprile 1987, n. 2289/SGS.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all'
articolo 2 della legge regionale 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonche' delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n.2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS.
7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria e' autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all'
articolo 10 della legge regionale 30/1988, con le modalita' ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purche' si tratti di interventi volti a garantire l'integrale recupero strutturale e la completa funzionalita' di opere ed impianti pubblici gia' finanziati in base alla
legge regionale 63/1977.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della
legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell'
articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l'avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall'
articolo 6 della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.
14. L'Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validita' annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.
15. Ad esaurimento delle graduatorie gia' formate, l'Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno 1998.
18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla
legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualita' costanti e la domanda dei benefici spettanti al << de cuius >> non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 30/1988, la stessa puo' essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardivita' nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
23.
All'
articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'
articolo 58 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
<< 1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi puo' essere altresi' emesso, ancorche' si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreche' gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento. >>.
26. Le disposizioni di cui all'
articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall'esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorita' giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 40/1996.
32. All'
articolo 10, comma 6, della legge regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << anche qualora prestino in via temporanea la propria attivita' lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine. >>.
33. A parziale modifica del disposto di cui all'
articolo 10, comma 7, della legge regionale 40/1996, e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'
articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'
articolo 3 della legge regionale 8/1996, con le modalita' ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall'
articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla
legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla
legge regionale 57/1983.
35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione e' riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
36. Al comma 5 degli articoli 10 e 11 della
legge regionale 40/1996, e' aggiunto il seguente periodo: << Fino alla medesima data sono, altresi', rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni. >>.
38. All'
articolo 12, comma 2, della legge regionale 40/1996, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In via transitoria, continuano altresi' a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'
articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere gia' stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale. >>.
39.
L'articolo 14 della legge regionale 40/1996, e' cosi' modificato:
a) al comma 2, sono abrogate le parole << Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, >>;
b) al comma 5, le parole << Gli interventi di cui al comma 2, nonche' i maggiori oneri per le finalita' di valorizzazione e diffusione >>, sono sostituite dalle parole << I maggiori oneri per le finalita' di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1 >>.
40. All'
articolo 33, comma 2, della legge regionale 40/1996, sono abrogate le parole << con priorita' rispetto ad ogni altra categoria di intervento finanziata in base a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici. >>.
41.
All'
articolo 37 della legge regionale 40/1996, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
<< 2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.
43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all'
articolo 68, comma 1, della legge regionale 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonche' la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato << ex albergo Savoia >>.
44. Nell'ambito degli interventi previsti dall'
articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la Segreteria Generale Straordinaria e' autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l'abitabilita' degli edifici e la sicurezza degli impianti.
45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell'
articolo 104 della legge regionale 50/1990.
50. In