LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 ATTUAZIONE INIZIATIVA COMUNITARIA PESCA
Art. 1
 (Autorizzazione al Programma Operativo Pesca)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Operativo Pesca - nel quadro dell'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca di cui alla comunicazione della Commissione n. 94/C 180/01 dell'1 luglio 1994 - approvato con decisione della Commissione europea n. C(95)41 del 19 maggio 1995 e con delibera della Giunta regionale n. 6599 del 29 dicembre 1995.
2. Alla realizzazione degli interventi del Programma Operativo si provvede, in conformità al piano finanziario vigente e alla riprogrammazione presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, per la successiva decisione comunitaria:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla predetta decisione a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sullo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
c) con le risorse dell'Amministrazione regionale.

Art. 2
 (Misura 2 - Investimenti produttivi - Contributi per il
miglioramento della produttività delle imprese della pesca
e dell'acquacoltura)
1. Ai fini del miglioramento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, con particolare riguardo all'igiene e alla qualità dei prodotti in relazione alle diverse fasi dell'attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura percentuale del 40 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, per la conservazione, commercializzazione, lavorazione e trasformazione del prodotto, per il miglioramento e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di igiene e della qualità del prodotto;
b) l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda;
c) la realizzazione o l'ammodernamento di impianti di acquacoltura, bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie alieutiche, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività;
d) l' acquisto di mezzi mobili, compresi gli automezzi, strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.

2. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda non potrà superare lire 240 milioni.
3. Non sono ammissibili a contributo lavori di ordinaria manutenzione, materiale usato, l'acquisto di reti, cavi, casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti e altro materiale non durevole, spese di progettazione e di trasporto.
4. Possono ottenere i contributi di cui al presente articolo:
a) le imprese di pesca, singole o associate, che esercitano professionalmente la pesca marittima e lagunare, e risultino iscritte da almeno un anno - dall'entrata in vigore della presente legge - sugli appositi registri e abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca;
b) gli acquacoltori (itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori) e le imprese regionali del settore che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari e che abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca.

5. Le domande - che devono indicare espressamente gli estremi della presente legge e l'articolo in base al quale si chiede il contributo - devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, e corredate della seguente documentazione:
a) di un certificato dell'Ente competente dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l'esercizio dell'acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;
b) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
c) di una relazione dettagliata nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare;
d) di preventivi di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature;
e) di progetti e disegni già presentati per il visto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, alla competente Direzione provinciale dei servizi tecnici, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, se trattasi di esecuzione di opere o lavori;
f) del parere di conformità del Registro Italiano Navale, se trattasi di costruzione o ammodernamento di natanti;
g) del codice fiscale e certificato di attribuzione partita IVA;
h) della dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
i) dell'impegno di non distogliere o alienare i beni contribuiti per il periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
l) dell' indicazione degli eventuali titoli di priorità vantati ai fini dell'accoglimento della domanda.

6. Non sono accoglibili le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'erogazione dei contributi per la costruzione dei natanti di cui al comma 1 deve essere presentata la relativa licenza di pesca o il relativo nulla osta rilasciati dal competente Ministero ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
8. Le domande di contributi vengono accolte, a parità di titoli, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.961.536.000, suddivisa in ragione di lire 1.510.383.000 per l'anno 1998 e di lire 451.153.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7770 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.176.922.000, suddiviso in ragione di lire 906.230.000 per l'anno 1998 e di lire 270.692.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7771 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 784.614.000, suddiviso in ragione di lire 604.153.000 per l'anno 1998 e di lire 180.461.000 per l'anno 1999.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 17/1998
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 17/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 3
 (Misura 2 - Investimenti produttivi - Diversificazione e
riconversione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile e comunque fino a un massimo di lire 150 milioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca-turistico marittimo e lagunare.
2. Sono ammessi interventi complessivi per un importo non inferiore a lire 20 milioni ciascuno.
3. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie per:
a) l'adeguamento delle barche da pesca per fini pesca- turistici;
b) l' adeguamento di immobili tradizionali e urbanisticamente compatibili già utilizzati ai fini della pesca, per adattarli ad attività di pesca-turismo;
c) le attività promozionali dell'iniziativa avviata con il progetto entro il limite del 10 per cento della spesa ammissibile complessiva;
d) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili per la realizzazione del progetto.

4. Ai fini dell'ottenimento e della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.
5. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, il beneficiario deve allegare le necessarie autorizzazioni per adibire o convertire all'attività di pesca-turismo i natanti o gli immobili contribuiti.
6. Viene data priorità a quei progetti che comportino la definitiva rinuncia alla licenza di pesca da parte di uno o più soggetti coinvolti nel progetto medesimo e, secondariamente, a quei progetti che comportino la rinuncia alla licenza, non inferiore a 5 mesi nel corso dell'anno. In caso di ulteriore parità, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 712.331.000, suddivisa in ragione di lire 548.495.000 per l'anno 1998 e di lire 163.836.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7772 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 427.399.000, suddiviso in ragione di lire 329.097.000 per l'anno 1998 e di lire 98.302.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7773 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 284.932.000, suddiviso in ragione di lire 219.398.000 per l'anno 1998 e di lire 65.534.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 4
 (Misura 3 - Progetti concreti - Progetto pilota sulla
gestione delle zone di pesca - ARIES)
1. Nell'ambito della misura 3 del Programma Operativo Pesca << Progetti concreti di carattere generale >> l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca finalizzato alla pianificazione dello sforzo di pesca che determini una maggiore redditività delle attività di settore, unitamente alla salvaguardia degli stock ittici.
2. Il progetto deve prevedere:
a) la costituzione di un centro elaborazione, analisi e diffusione dei dati e informazioni di interesse per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) la redazione di un piano pluriennale di gestione della fascia costiera;
c) il trattamento e la preparazione di fondi mobili per avviare nuovi sistemi colturali estensivi e per la vivificazione dei fondali;
d) la messa in opera di stazioni fisse di sperimentazione colturale;
e) la sperimentazione e prove di mercato di nuovi semi-preparati.

3. Relativamente alle lettere di cui al comma 2, le voci di spesa ammissibili sono:
a) l'esecuzione di lavori, l'acquisto di impianti ed attrezzature, comprese quelle hardware e software per la costituzione del centro, e la relativa messa in opera, direttamente connessi all'attuazione del progetto;
b) le spese per la redazione del piano pluriennale per un importo non superiore al 4 per cento della spesa ammissibile;
c) i compensi relativi a consulenze esterne per la realizzazione del progetto.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative ai costi amministrativi e del personale relativi al funzionamento della struttura sostenute dal beneficiario; costi di riparazioni e manutenzioni; acquisto di attrezzi e macchinari usati; spese di viaggio e in economia.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, l'ARIES presenta alla Direzione regionale dell'industria domanda di contributo corredata del progetto dettagliato relativo al programma di interventi previsti dal comma 1, il dettaglio dei costi, nonché le modalità e la tempistica per dare attuazione agli interventi stessi.
6. L'attività prevista dal progetto pilota deve coordinarsi con quella del Consorzio, di cui all'articolo 5, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.
7. In sede di concessione del contributo può essere erogato un anticipo del 40 per cento. Un secondo anticipo per un ulteriore 40 per cento può essere erogato su dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 60 per cento del costo complessivo ammesso a finanziamento. Il saldo verrà pagato a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile quietanzata con documentazione bancaria e accompagnata da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Tale documentazione deve pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2001 alla Direzione regionale dell'industria.
8. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.239.094.000, suddivisa in ragione di lire 954.102.000 per l'anno 1998 e di lire 284.992.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7774 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 464.660.000, suddiviso in ragione di lire 357.788.000 per l'anno 1998 e di lire 106.872.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7775 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 309.774.000, suddiviso in ragione di lire 238.526.000 per l'anno 1998 e di lire 71.248.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 7776 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi regionali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 464.660.000, suddiviso in ragione di lire 357.788.000 per l'anno 1998 e di lire 106.872.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 26/1999
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 6
 (Misura 3 - Progetti concreti - Adeguamento dell'offerta
dei prodotti dell'acquacoltura alla domanda)
1. Al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare nei Comuni di Marano lagunare e Carlino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 40 per cento per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:
a) individuazione delle aree lagunari maggiormente idonee alla semina ed alla raccolta delle vongole o di altri molluschi eduli;
b) acquisizione di consulenze tecnico-scientifiche necessarie all'avvio delle nuove coltivazioni;
c) creazione di un sistema di monitoraggio che consenta una razionalizzazione della raccolta di molluschi al fine di consentire la creazione di scorte per il ripopolamento naturale, integrato anche con nuovo seme proveniente dall'avannotteria locale;
d) acquisto delle attrezzature per l'attività di acquacoltura;
e) ammodernamento di impianti di acquacoltura, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività.

2. Possono presentare domanda di contributo alla Direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bolletino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, le imprese di pesca e di acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei medesimi Comuni di Marano lagunare e Carlino aventi i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.
3. Le consulenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riconosciute ai fini contributivi solo se effettuate da enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 511.292.000, suddivisa in ragione di lire 393.695.000 per l'anno 1998 e di lire 117.597.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7779 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 306.775.000, suddiviso in ragione di lire 236.217.000 per l'anno 1998 e di lire 70.558.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7780 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlino al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 204.517.000, suddiviso in ragione di lire 157.478.000 per l'anno 1998 e di lire 47.039.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999
Art. 7
 (Misura 3 - Progetti concreti - Progetto pilota di
allevamento di nuove specie)
1. Al fine di promuovere la produzione sperimentale nell'ambito della laguna di Marano di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione della misura 3 del Programma Operativo Pesca, contributi nella misura del 90 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) studi e sperimentazioni necessari all'avvio della produzione di nuove specie;
b) acquisto delle attrezzature per la realizzazione degli impianti di allevamento sperimentali.

2. Possono presentare domanda di contributo di cui al comma 1, gli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del DPR 1639/1968 e successive modificazioni. Viene data priorità a quelle iniziative realizzate su commissione dei Comuni lagunari, delle cooperative o imprese di pescatori ed acquacoltori della laguna. In caso di ulteriore parità, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 399.802.000, suddivisa in ragione di lire 307.848.000 per l'anno 1998 e di lire 91.954.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7781 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 149.926.000, suddiviso in ragione di lire 115.443.000 per l'anno 1998 e di lire 34.483.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7782 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 99.950.000, suddiviso in ragione di lire 76.962.000 per l'anno 1998 e di lire 22.988.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 7783 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a enti ed istituti di ricerca per la realizzazione di studi e sperimentazioni per promuovere la produzione di molluschi bivalvi e di altre specie ittiche e per l'acquisto di attrezzature per la realizzazione di impianti di allevamento sperimentale nell'ambito della laguna di Marano - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi regionali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 149.926.000, suddiviso in ragione di lire 115.443.000 per l'anno 1998 e di lire 34.483.000 per l'anno 1999.

Art. 8
 (Misura 4 - Diversificazione delle attività - Interventi
di urbanizzazione della nuova area artigianale del Dossat)
1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'insediamento di una nuova zona artigianale dell'isola del Dossat, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in attuazione della misura 4 del Programma Operativo Pesca, un contributo di lire 800 milioni al Comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione primaria dell'area.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare.
3. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986, in quanto compatibili con i termini e le prescrizioni della decisione del Programma di cui all'articolo 1.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 837.820.000, suddivisa in ragione di lire 645.121.000 per l'anno 1998 e di lire 192.699.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7784 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributo al Comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 251.346.000, suddiviso in ragione di lire 193.536.000 per l'anno 1998 e di lire 57.810.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7785 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributo al Comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 167.564.000, suddiviso in ragione di lire 129.024.000 per l'anno 1998 e di lire 38.540.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 7786 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributo al Comune di Marano Lagunare per le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale dell'isola di Dossat - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi regionali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 418.910.000, suddiviso in ragione di lire 322.561.000 per l'anno 1998 e di lire 96.349.000 per l'anno 1999.

Art. 9
 (Misura 4 - Diversificazione delle attività - Riassetto e
riconversione dei porti da pesca)
1. La Direzione regionale della viabilità e trasporti è autorizzata a realizzare progetti finalizzati al riassetto ed alla eventuale riconversione verso l'attività di turismo nautico dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina ricadenti nelle aree ammesse ai benefici del Programma Operativo Pesca.
2. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, in quanto compatibili con i termini e le prescrizioni della decisione di approvazione del Programma di cui all'articolo 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.869.530.000, suddivisa in ragione di lire 2.209.538.000 per l'anno 1998 e di lire 659.992.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 19 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.3. - Sezione X:
a) capitolo 4050 (2.1.232.5.10.24) - con la denominazione << Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 860.859.000, suddiviso in ragione di lire 662.861.000 per l'anno 1998 e di lire 197.998.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 4051 (2.1.232.5.10.24) - con la denominazione << Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 573.906.000, suddiviso in ragione di lire 441.908.000 per l'anno 1998 e di lire 131.998.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 4052 (2.1.232.5.10.24) - con la denominazione << Finanziamento di interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi regionali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.434.765.000, suddiviso in ragione di lire 1.104.769.000 per l'anno 1998 e di lire 329.996.000 per l'anno 1999.

Art. 10
 (Misura 4 - Diversificazione delle attività - Aiuti alla
creazione di imprese di servizio)
1. Al fine di contribuire al reinserimento professionale di personale marittimo sbarcato a causa del disarmo di pescherecci, per la necessità di ridurre lo sforzo di pesca in mare e in laguna di Marano, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni di Marano Lagunare e Carlino un finanziamento per la concessione di contributi, a titolo de minimis nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a favore di imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna.
2. I progetti previsti al comma 1 possono riguardare:
a) l'effettuazione della pulizia periodica degli arenili della fascia costiera dei Comuni di Marano Lagunare e Carlino;
b) la creazione e manutenzione di infrastrutture minime per il turismo marittimo;
c) servizi di vigilanza ecologica, di prevenzione incendi, di pronto soccorso;
d) rifacimento e manutenzione della segnaletica, realizzazione di ormeggi e pontili galleggianti.

3. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie e per le consulenze per la predisposizione dei piani d'impresa per le attività di cui al comma 2. Sono inoltre contribuibili le spese di costituzione delle imprese sociali a condizione che il beneficiario assuma, all'avvio dell'attività, almeno il 50 per cento del personale di cui al comma 1.
4. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione dell'industria dai Comuni interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale e devono essere corredate di una dettagliata relazione nella quale vengano illustrate le iniziative che intendono sostenere nonché di un dettagliato piano di spesa.
5. Lo stanziamento di bilancio viene ripartito tra i Comuni di Marano Lagunare e Carlino in proporzione all'ammontare ritenuto ammissibile dei progetti presentati.
6. Il finanziamento è erogato in due annualità in via anticipata. Con il decreto di concessione del finanziamento vengono fissate le modalità di restituzione delle somme eventualmente non utilizzate, l'obbligo di fornire periodiche dichiarazioni di spesa in relazione alle esigenze del monitoraggio finanziario e fisico del programma, i termini per la presentazione dei rendiconti.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 256.539.000, suddivisa in ragione di lire 197.535.000 per l'anno 1998 e di lire 59.004.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7787 (2.1.243.5.10.24) - con la denominazione << Finanziamento ai Comuni di Marano Lagunare e Carlino per la concessione di contributi, a titolo de minimis, a favore delle imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 153.923.000, suddiviso in ragione di lire 118.521.000 per l'anno 1998 e di lire 35.402.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7788 (2.1.243.5.10.24) - con la denominazione << Finanziamento ai Comuni di Marano Lagunare e Carlino per la concessione di contributi, a titolo de minimis, a favore delle imprese cooperative di natura sociale, per la realizzazione di progetti finalizzati all'avvio di attività di servizio alla nautica da diporto, al turismo marittimo e al miglioramento ambientale della laguna - Programma Operativo Pesca - misura 4 - fondi statali cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 102.616.000, suddiviso in ragione di lire 79.014.000 per l'anno 1998 e di lire 23.602.000 per l'anno 1999.

Art. 11
 (Misura 5 - Mantenimento o creazione posti di lavoro -
Attività formative)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) all' Azienda speciale ARIES di Trieste per il progetto pilota della gestione della zona da pesca del Golfo di Trieste che richiede sia un'adeguata formazione del personale docente che l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore;
b) ad enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro, aventi la formazione professionale tra le proprie finalità statutarie, per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo;
c) a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro, aventi la formazione professionale tra le proprie finalità statutarie per l'aggiornamento e il perfezionamento degli operatori dei Comuni di Marano Lagunare e Carlino, per avviare una serie di azioni concrete per l'adeguamento dell'offerta alla domanda nel settore dell'acquacoltura e della maricoltura.

2. Il contributo pubblico per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non può essere superiore all'80 per cento della spesa massima ammissibile; detta percentuale è elevabile al 100 per cento della spesa massima ammissibile per le azioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale della formazione professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, secondo le disposizioni regionali sulla gestione dei progetti connessi al finanziamento del FSE.
4. Il contributo viene concesso ed erogato con le modalità e i criteri previsti dalle disposizioni indicate al comma 2.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 611.750.000, suddivisa in ragione di lire 471.048.000 per l'anno 1998 e di lire 140.702.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X:
a) capitolo 5970 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente e per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto pilota della gestione della zona da pesca del Golfo di Trieste - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 232.257.000, suddiviso in ragione di lire 178.838.000 per l'anno 1998 e di lire 53.419.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 5971 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente e per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto pilota della gestione della zona da pesca del Golfo di Trieste - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi statali cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 154.838.000, suddiviso in ragione di lire 119.225.000 per l'anno 1998 e di lire 35.613.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 5972 (1.1.158.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la formazione del personale docente e per l'aggiornamento e la riqualificazione professionale degli operatori del settore nell'ambito del progetto pilota della gestione della zona da pesca del Golfo di Trieste - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi regionali cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 224.655.000, suddiviso in ragione di lire 172.985.000 per l'anno 1998 e di lire 51.670.000 per l'anno 1999.

6. Per le finalità previste dal comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di lire 602.777.000, suddivisa in ragione di lire 464.138.000 per l'anno 1998 e di lire 138.639.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X:
a) capitolo 5973 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei Comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 228.850.000, suddiviso in ragione di lire 176.215.000 per l'anno 1998 e di lire 52.635.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 5974 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei Comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi statali cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 152.567.000, suddiviso in ragione di lire 117.476.000 per l'anno 1998 e di lire 35.091.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 5975 (1.1.162.2.10.05) - con la denominazione << Contributi a favore di enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per la riconversione professionale dei lavoratori disoccupati e per il loro inserimento nelle nuove realtà produttive previste nelle zone fuori obiettivo ed a imprese e loro consorzi ed a enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro per l'aggiornamento ed il perfezionamento degli operatori dei Comuni di Marano Lagunare e Carlino - Programma Operativo Pesca - misura 5 - fondi regionali cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 221.360.000, suddiviso in ragione di lire 170.447.000 per l'anno 1998 e di lire 50.913.000 per l'anno 1999.

Art. 12
 (Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo di lire 10.502.106.000, suddiviso in ragione di lire 8.086.622.000 per l'anno 1998 e di lire 2.415.484.000 per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa, previste dalla presente legge, si fa fronte rispettivamente come di seguito indicato:
a) relativamente al cofinanziamento comunitario, previsto dalle lettere a) dell'articolo 2, comma 9, dell'articolo 3, comma 7, dell'articolo 4, comma 8, dell'articolo 5, comma 7, dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4, dell'articolo 9, comma 3, dell'articolo 10, comma 7, e dell'articolo 11, commi 5 e 6, per complessive lire
4.552.698.000, suddivise in ragione di lire 3.505.577.000 per l'anno 1998 e di lire 1.047.121.000 per l'anno 1999:
1) per la quota complessiva di lire
4.120.339.000, suddivisa in ragione di lire 3.190.339.000 per l'anno 1998 e di lire 930.000.000 per l'anno 1999, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - partita n. 59 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti, in corrispondenza all'acquisizione sui capitoli di cui al comma 2, lettere a), b) e c) della pertinente correlata entrata a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;
2) per la restante quota complessiva di lire 432.359.000, suddivisa in ragione di lire 315.238.000 per l'anno 1998 e di lire 117.121.000 per l'anno 1999, mediante la maggiore entrata di pari importo assegnata dalla UE per le finalità indicate all'articolo 1 che è iscritta nel bilancio regionale con il combinato disposto di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3, lettera b), a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;
b) relativamente al cofinanziamento statale previsto dalle lettere b) dell'articolo 2, comma 9, dell'articolo 3, comma 7, dell'articolo 4, comma 8, dell'articolo 5, comma 7, dell'articolo 6, comma 5, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4, dell'articolo 9, comma 3, dell'articolo 10, comma 7, e dell'articolo 11, commi 5 e 6, per complessive lire 3.035.132.000, suddivise in ragione di lire 2.337.052.000 per l'anno 1998 e di lire 698.080.000 per l'anno 1999:
1) per la quota complessiva di lire 2.725 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.095 milioni per l'anno 1998 e di lire 630 milioni per l'anno 1999, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - partita n. 58 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti, in corrispondenza all'acquisizione sui capitoli di cui al comma 2, lettere d), e) e f), della pertinente correlata entrata a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;
2) per la restante quota complessiva di lire 310.131.000, suddivisa in ragione di lire 242.052.000 per l'anno 1998 e di lire 68.080.000 per l'anno 1999, mediante la maggiore entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità indicate all'articolo 1 che è iscritta nel bilancio regionale con il combinato disposto di cui al comma 2, lettere d), e) e f), e al comma 3, lettera a), a valere rispettivamente sui fondi SFOP, FESR e FSE;
c) relativamente al cofinanziamento regionale, previsto dalle lettere c) dell'articolo 4, comma 8, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4, dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, commi 5 e 6, per complessive lire 2.914.276.000, suddivise in ragione di lire 2.243.993.000 per l'anno 1998 e di lire 670.283.000 per l'anno 1999, si provvede per lire 2.243.993.000 relative all'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 75 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 27 gennaio 1998, n. 7, e per lire 670.283.000 relative all'anno 1999 mediante storno di pari importo dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

2. In relazione al disposto di cui alla circolare del Ministero del Tesoro n. 125044/95 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono istituiti, al titolo II, Categoria 2.3., i seguenti capitoli, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 230 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sullo SFOP per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.675.537.000, suddiviso in ragione di lire 2.060.163.000 per l'anno 1998 e di lire 615.374.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 231 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FESR per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.416.054.000, suddiviso in ragione di lire 1.090.361.000 per l'anno 1998 e di lire 325.693.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 232 (2.3.4.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dalla UE a valere sul FSE per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' >> e con lo stanziamento complessivo di lire 461.107.000, suddiviso in ragione di lire 355.053.000 per l'anno 1998 e di lire 106.054.000 per l'anno 1999;
d) capitolo 233 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' - cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.783.691.000, suddiviso in ragione di lire 1.373.443.000 per l'anno 1998 e di lire 410.248.000 per l'anno 1999;
e) capitolo 234 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' - cofinanziamento FESR >> e con lo stanziamento complessivo di lire 944.036.000, suddiviso in ragione di lire 726.908.000 per l'anno 1998 e di lire 217.128.000 per l'anno 1999;
f) capitolo 235 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria 'Pesca' - cofinanziamento FSE >> e con lo stanziamento complessivo di lire 307.405.000, suddiviso in ragione di lire 236.701.000 per l'anno 1998 e di lire 70.704.000 per l'anno 1999.

3. Corrispondentemente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, sono soppressi i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:
a) capitolo 228: importo complessivo di lire 2.725 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.095 milioni per l'anno 1998 e di lire 630 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 229: importo complessivo di lire
4.120.339.000, suddiviso in ragione di lire 3.190.339.000 per l'anno 1998 e di lire 930 milioni per l'anno 1999.

Art. 13
 (Selezione dei progetti)
1. Le domande di contributo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ai fini della loro ammissibilità, vengono valutate dal Comitato tecnico regionale per la pesca marittima e lagunare.
2. Il Comitato di cui al comma 1 formula, altresì, le graduatorie dei progetti presentati ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 7, ed ai fini della liquidazione del contributo concesso esprime il proprio parere sulla corretta realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione ai sensi degli articoli 4 e 5.
Art. 14
 (Norme comuni)
1. La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.
2. Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.
3. Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul Programma Operativo Pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.
4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.
5. È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'Amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.
6. Le azioni previste dalla presente legge e le percentuali di contribuzione pubblica applicate fanno riferimento ai criteri e condizioni degli interventi comunitari previsti dal Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05).
6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 17/1998
2Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 26/1999
Art. 15
 (Zone obiettivo 2 e zone fuori obiettivo)
1. All'assegnazione dei finanziamenti le Direzioni regionali responsabili dell'attuazione degli interventi tengono conto della ripartizione delle risorse tra zone << obiettivo 2 >> e zone << fuori obiettivo >> prevista dal Programma Operativo Italia - Sottoprogramma Friuli - Venezia Giulia.