LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 4
 (Misura 3 - Progetti concreti - Progetto pilota sulla
gestione delle zone di pesca - ARIES)
1. Nell'ambito della misura 3 del Programma Operativo Pesca << Progetti concreti di carattere generale >> l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca finalizzato alla pianificazione dello sforzo di pesca che determini una maggiore redditività delle attività di settore, unitamente alla salvaguardia degli stock ittici.
2. Il progetto deve prevedere:
a) la costituzione di un centro elaborazione, analisi e diffusione dei dati e informazioni di interesse per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) la redazione di un piano pluriennale di gestione della fascia costiera;
c) il trattamento e la preparazione di fondi mobili per avviare nuovi sistemi colturali estensivi e per la vivificazione dei fondali;
d) la messa in opera di stazioni fisse di sperimentazione colturale;
e) la sperimentazione e prove di mercato di nuovi semi-preparati.

3. Relativamente alle lettere di cui al comma 2, le voci di spesa ammissibili sono:
a) l'esecuzione di lavori, l'acquisto di impianti ed attrezzature, comprese quelle hardware e software per la costituzione del centro, e la relativa messa in opera, direttamente connessi all'attuazione del progetto;
b) le spese per la redazione del piano pluriennale per un importo non superiore al 4 per cento della spesa ammissibile;
c) i compensi relativi a consulenze esterne per la realizzazione del progetto.

4. Non sono ammesse a contributo le spese relative ai costi amministrativi e del personale relativi al funzionamento della struttura sostenute dal beneficiario; costi di riparazioni e manutenzioni; acquisto di attrezzi e macchinari usati; spese di viaggio e in economia.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, l'ARIES presenta alla Direzione regionale dell'industria domanda di contributo corredata del progetto dettagliato relativo al programma di interventi previsti dal comma 1, il dettaglio dei costi, nonché le modalità e la tempistica per dare attuazione agli interventi stessi.
6. L'attività prevista dal progetto pilota deve coordinarsi con quella del Consorzio, di cui all'articolo 5, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi.
7. In sede di concessione del contributo può essere erogato un anticipo del 40 per cento. Un secondo anticipo per un ulteriore 40 per cento può essere erogato su dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 60 per cento del costo complessivo ammesso a finanziamento. Il saldo verrà pagato a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile quietanzata con documentazione bancaria e accompagnata da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti. Tale documentazione deve pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2001 alla Direzione regionale dell'industria.
8. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.239.094.000, suddivisa in ragione di lire 954.102.000 per l'anno 1998 e di lire 284.992.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari, statali e regionali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7774 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 464.660.000, suddiviso in ragione di lire 357.788.000 per l'anno 1998 e di lire 106.872.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7775 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 309.774.000, suddiviso in ragione di lire 238.526.000 per l'anno 1998 e di lire 71.248.000 per l'anno 1999;
c) capitolo 7776 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi regionali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 464.660.000, suddiviso in ragione di lire 357.788.000 per l'anno 1998 e di lire 106.872.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 26/1999