LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 3
 (Misura 2 - Investimenti produttivi - Diversificazione e
riconversione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile e comunque fino a un massimo di lire 150 milioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca-turistico marittimo e lagunare.
2. Sono ammessi interventi complessivi per un importo non inferiore a lire 20 milioni ciascuno.
3. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie per:
a) l'adeguamento delle barche da pesca per fini pesca- turistici;
b) l' adeguamento di immobili tradizionali e urbanisticamente compatibili già utilizzati ai fini della pesca, per adattarli ad attività di pesca-turismo;
c) le attività promozionali dell'iniziativa avviata con il progetto entro il limite del 10 per cento della spesa ammissibile complessiva;
d) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili per la realizzazione del progetto.

4. Ai fini dell'ottenimento e della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.
5. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, il beneficiario deve allegare le necessarie autorizzazioni per adibire o convertire all'attività di pesca-turismo i natanti o gli immobili contribuiti.
6. Viene data priorità a quei progetti che comportino la definitiva rinuncia alla licenza di pesca da parte di uno o più soggetti coinvolti nel progetto medesimo e, secondariamente, a quei progetti che comportino la rinuncia alla licenza, non inferiore a 5 mesi nel corso dell'anno. In caso di ulteriore parità, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 712.331.000, suddivisa in ragione di lire 548.495.000 per l'anno 1998 e di lire 163.836.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7772 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 427.399.000, suddiviso in ragione di lire 329.097.000 per l'anno 1998 e di lire 98.302.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7773 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 284.932.000, suddiviso in ragione di lire 219.398.000 per l'anno 1998 e di lire 65.534.000 per l'anno 1999.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999