LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 2
 (Misura 2 - Investimenti produttivi - Contributi per il
miglioramento della produttività delle imprese della pesca
e dell'acquacoltura)
1. Ai fini del miglioramento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, con particolare riguardo all'igiene e alla qualità dei prodotti in relazione alle diverse fasi dell'attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura percentuale del 40 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, per la conservazione, commercializzazione, lavorazione e trasformazione del prodotto, per il miglioramento e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di igiene e della qualità del prodotto;
b) l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda;
c) la realizzazione o l'ammodernamento di impianti di acquacoltura, bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie alieutiche, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività;
d) l' acquisto di mezzi mobili, compresi gli automezzi, strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.

2. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda non potrà superare lire 240 milioni.
3. Non sono ammissibili a contributo lavori di ordinaria manutenzione, materiale usato, l'acquisto di reti, cavi, casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti e altro materiale non durevole, spese di progettazione e di trasporto.
4. Possono ottenere i contributi di cui al presente articolo:
a) le imprese di pesca, singole o associate, che esercitano professionalmente la pesca marittima e lagunare, e risultino iscritte da almeno un anno - dall'entrata in vigore della presente legge - sugli appositi registri e abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca;
b) gli acquacoltori (itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori) e le imprese regionali del settore che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari e che abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca.

5. Le domande - che devono indicare espressamente gli estremi della presente legge e l'articolo in base al quale si chiede il contributo - devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, e corredate della seguente documentazione:
a) di un certificato dell'Ente competente dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l'esercizio dell'acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;
b) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
c) di una relazione dettagliata nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare;
d) di preventivi di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature;
e) di progetti e disegni già presentati per il visto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, alla competente Direzione provinciale dei servizi tecnici, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, se trattasi di esecuzione di opere o lavori;
f) del parere di conformità del Registro Italiano Navale, se trattasi di costruzione o ammodernamento di natanti;
g) del codice fiscale e certificato di attribuzione partita IVA;
h) della dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;
i) dell'impegno di non distogliere o alienare i beni contribuiti per il periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
l) dell' indicazione degli eventuali titoli di priorità vantati ai fini dell'accoglimento della domanda.

6. Non sono accoglibili le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a lire 20 milioni.
7. Ai fini dell'erogazione dei contributi per la costruzione dei natanti di cui al comma 1 deve essere presentata la relativa licenza di pesca o il relativo nulla osta rilasciati dal competente Ministero ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
8. Le domande di contributi vengono accolte, a parità di titoli, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.961.536.000, suddivisa in ragione di lire 1.510.383.000 per l'anno 1998 e di lire 451.153.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:
a) capitolo 7770 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.176.922.000, suddiviso in ragione di lire 906.230.000 per l'anno 1998 e di lire 270.692.000 per l'anno 1999;
b) capitolo 7771 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione << Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP >> e con lo stanziamento complessivo di lire 784.614.000, suddiviso in ragione di lire 604.153.000 per l'anno 1998 e di lire 180.461.000 per l'anno 1999.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 17/1998
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 17/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1999