LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1998, n. 11

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1998
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 (Autorizzazione al Programma Operativo Pesca)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al Programma Operativo Pesca - nel quadro dell'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca di cui alla comunicazione della Commissione n. 94/C 180/01 dell'1 luglio 1994 - approvato con decisione della Commissione europea n. C(95)41 del 19 maggio 1995 e con delibera della Giunta regionale n. 6599 del 29 dicembre 1995.
2. Alla realizzazione degli interventi del Programma Operativo si provvede, in conformità al piano finanziario vigente e alla riprogrammazione presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, per la successiva decisione comunitaria:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla predetta decisione a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sullo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
c) con le risorse dell'Amministrazione regionale.