Art. 11
(Fondo per l'ambiente)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province ai sensi del medesimo articolo 3, comma 27.
2. Gli obiettivi ed i criteri per l'impiego delle risorse affluite al fondo di cui al comma 1, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.
3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.
4. Al fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita, per le medesime finalità, la parte rimanente delle somme versate dalle Province alla Regione.