LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 13
 
1. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili agli interventi dell'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
2. Viene data particolare preferenza alle iniziative localizzate in spazi e siti dismessi dall'uso militare per i quali siano stati previsti interventi di risanamento nell'ambito dell'intervento di cui al Capo precedente.
3. I contributi previsti dall'articolo 11 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.