LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 35

Norme di attuazione del programma comunitario Konver.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 1
 
1. Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER, istituita con la Comunicazione agli Stati membri della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/06, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994, concernente la riconversione nel settore della difesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (PO) KONVER, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.