Art. 19
(Ente gestore del parco)
1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.
2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a
esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della
legge regionale 21 luglio 2008, n. 7
(Legge comunitaria 2007).
3.
L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:
a) progetti dei piani di gestione forestale;
b)
( ABROGATA )
c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021