LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE REGIONALE
Art. 57
 (Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del
Corpo forestale regionale)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.
3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:
a) gestione faunistica;
b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
h) attività didattiche e di educazione ambientale;
i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.
(4)
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 58
 (Organico del ruolo unico regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
4.
All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<< d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 31/1997
2Comma 3 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 13/1998