LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.
2.  
( ABROGATO )
(6)
3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica;
d bis) attività agricole e forestali compatibili;
e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) attività artigianali tradizionali.
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6.  
( ABROGATO )
(7)
7.  
( ABROGATO )
(8)
8.  
( ABROGATO )
(9)
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 33 bis
 (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)
1. L'Organo gestore può concedere, compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo vigente, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.
2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 20/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 34
 (Agevolazioni)
1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica all'interno del territorio di competenza.
2.  
( ABROGATO )
(9)
3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.
6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
Art. 37
 (Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.
2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.
3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.
4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 38
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.
2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.
2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.
4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
8.  
( ABROGATO )
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
Art. 40
 (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.
1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021