LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 8
 (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) istituzione dei biotopi;
d)   ( ABROGATA )
e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;
g)   ( ABROGATA )
1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.
2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:
a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;
e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;
f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.
3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 , è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.
7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.
8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021 . Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
2Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004
4Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008
5Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
10Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
11Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
12Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
13Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
14Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
15Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
16Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
17Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
18Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
19Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
20Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021
21Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
22Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
23Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
24Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021