LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 44 bis
 (Istituzione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:15.000, allegata alla presente legge (Allegato 4 bis), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Articolo aggiunto da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 12/2018
4Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021