LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 37
 (Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.
2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.
3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.
4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021