LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.
2.  
( ABROGATO )
(6)
3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica;
d bis) attività agricole e forestali compatibili;
e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) attività artigianali tradizionali.
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6.  
( ABROGATO )
(7)
7.  
( ABROGATO )
(8)
8.  
( ABROGATO )
(9)
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021