LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 29
 (Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.
1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002
2Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
3Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021