LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 21
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.