LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 20
 (Organi)
1. Gli organi dell'Ente parco sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
b bis) la Giunta esecutiva;
c) il revisore dei conti;
d) la Consulta.
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021