Art. 69
(Salvaguardia)
1.
Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:
a) non e' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attivita' produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell' Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;
b) non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonche', all'interno di queste, gli indici di edificabilita', escluse le zone per attrezzature pubbliche;
c) e' vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.
1 bis. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H.
1 ter. All'interno dei parchi naturali regionali possono essere realizzati fabbricati per lo svolgimento di attivita' zootecniche e impianti a essi connessi, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera a), e dei piani di cui al comma 2, e in conformita' agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. Per le medesime finalita' e', altresi', consentita, all'interno dei parchi, l'approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica comunali e loro varianti, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera b).
2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della
legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche' finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all' approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attivita' produttive in atto.
2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.
Note:
1Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000
3Aggiunte parole al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000
4Aggiunto il comma 2 bis da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004
5Abrogate parole alla lettera a ), comma 1 da art. 144, comma 1 lettera a ), L. R. 17/2010
6Aggiunto il comma 1 bis da art. 144, comma 1 lettera b ), L. R. 17/2010
7Aggiunto il comma 1 ter da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010
Art. 70
(Aree di reperimento)
1.
In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:
a)
( ABROGATA );
b)
( ABROGATA );
c)
( ABROGATA );
d)
( ABROGATA );
e)
( ABROGATA );
f)
( ABROGATA );
g)
( ABROGATA );
h)
( ABROGATA );
i) Fiume Livenza;
l)
( ABROGATA );
m)
( ABROGATA );
n)
( ABROGATA );
o)
( ABROGATA );
p)
( ABROGATA );
q)
( ABROGATA );
r)
( ABROGATA );
s)
( ABROGATA );
t)
( ABROGATA );
u)
( ABROGATA );
v)
( ABROGATA );
z)
( ABROGATA );
2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).
3. Entro i perimetri delle aree di cui al comma 1, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attivita' venatoria e' disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998
2Abrogata la lettera a ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
3Abrogata la lettera b ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
4Abrogata la lettera c ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
5Abrogata la lettera d ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
6Abrogata la lettera e ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
7Abrogata la lettera f ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
8Abrogata la lettera g ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
9Abrogata la lettera h ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
10Abrogata la lettera l ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
11Abrogata la lettera m ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
12Abrogata la lettera n ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
13Abrogata la lettera o ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
14Abrogata la lettera p ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
15Abrogata la lettera q ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
16Abrogata la lettera r ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
17Abrogata la lettera s ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
18Abrogata la lettera t ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
19Abrogata la lettera u ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
20Abrogata la lettera v ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
21Abrogata la lettera z ), comma 1 da art. 144, comma 2 lettera a ), L. R. 17/2010
22Sostituite parole al comma 3 da art. 144, comma 2 lettera b ), L. R. 17/2010
Art. 78
(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.
4. Al commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.
5.
Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
a)
entro il 31 ottobre 1996:
1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprieta' dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
b)
entro il 31 marzo 1997:
1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;
2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attivita' in corso al 31 dicembre 1996.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attivita' di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.
7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attivita' di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attivita' finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attivita' con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.
9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
9 bis. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste.
Note:
1Integrata la disciplina da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Aggiunto il comma 9 bis da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997
Art. 79
(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste
regionali dei beni immobili e di personale operaio)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita', alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997.
1 bis.
Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilita' forestale sulle proprieta' regionali;
c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.
2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.
4 quinquies.
( ABROGATO )
Note:
1Sostituite parole al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Sostituite parole al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Aggiunto il comma 1 bis da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4Aggiunto il comma 4 bis da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5Aggiunto il comma 4 ter da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6Aggiunto il comma 4 quater da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7Aggiunto il comma 4 quinquies da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8Aggiunto il comma 4 sexies da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10Abrogate parole al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11Sostituite parole al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12Abrogato il comma 3 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13Abrogato il comma 4 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14Abrogato il comma 4 bis da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15Abrogato il comma 4 ter da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16Abrogato il comma 4 quater da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17Abrogato il comma 4 quinquies da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18Abrogato il comma 4 sexies da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19Integrata la disciplina da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007
Art. 84
(Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
5.
Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, cosi' ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a)
per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b)
per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
8. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalita' previste dall'articolo 56, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalita' previste dall'articolo 72, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della
legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalita' previste dall'articolo 78, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonche' relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalita' previste dalla
legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all'
articolo 4 della citata legge 394/1991, e' autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della
legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25.
Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a)
per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b)
per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c)
per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26.
All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.
Note:
1Sostituite parole al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Sostituite parole al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998