LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO
1993, N. 34
Art. 1
 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2,
della legge regionale 34/1993)
1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 2
 (Domande tavolari e volture catastali)
1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono titolo valido per l'effettuazione delle pertinenti volture catastali.
Art. 3
 (Beni immobili da acquisire al demanio comunale)
1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.
2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.
2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 34/1993 , perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 12/2003
2Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 12/2003