Art. 1
1. In via di interpretazione autentica l'
articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.
Art. 2
(Domande tavolari e volture catastali)
1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.
Art. 3
(Beni immobili da acquisire al demanio comunale)
1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.
2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell'intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.
2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 34/1993
, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 12/2003
2Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 1, L. R. 13/2020