LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1996, n. 38

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/1996
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 5
 (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case
popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali
adibiti a civile abitazione siti in comune di
Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli. >>.