LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 4
 (Competenze comunali)
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento stabilisce:
a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.
(2)
3. I Comuni istituiscono una commissione consultiva assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.
4. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 5, comma 29, L. R. 22/2010
2Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 39, L. R. 5/2013