LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 20
 (Norma transitoria)
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento comunale di cui al comma 1 dell'articolo 4, i Comuni adeguano le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente non conformi alle disposizioni di legge.