LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 6
 (Norme igienico-sanitarie)
1. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.