LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 3
 (Esercizio dell'agriturismo)
1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell' articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.
3.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
3Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 25/2007
4Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 25/2007
5Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7Comma 1 sostituito da art. 3, comma 47, lettera a), L. R. 13/2022