LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 11
 (Vigilanza)
1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica:
a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica;
b) l'impiego di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico regionale.
(8)
2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1:
a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare;
b) individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attività agrituristica;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
d) può ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalità di verifica.
5. I titolari dell'azienda devono:
a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico;
b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta;
c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 21/2000
3Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 25/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7Articolo sostituito da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 47, lettera b), L. R. 13/2022